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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU; art. 9 Cost.; art. 431 cpv. 1 CPP; vecchio art. 60 cpv. 1 CO; art. 7 della legge vodese sula responsabilità dello Stato, dei Comuni e dei loro agenti (LRECA/VD); responsabilità dello Stato per atto coercitivo illecito; detenzione provvisoria in condizioni illecite; dies a quo del termine di prescrizione annuale istituito dal diritto cantonale.
Rapporto tra i differenti regimi di responsabilità dello Stato applicabili in presenza di condizioni di detenzione provvisoria illecite (consid. 3). Regolamentazione vodese che sottopone i crediti concernenti indennizzi contro lo Stato a un termine di prescrizione relativo di un anno a partire dalla "conoscenza del danno" (consid. 4). Con riferimento al "diritto al Giudice" garantito dall'art. 6 CEDU e alla giurisprudenza resa quando vigeva il vecchio art. 60 cpv. 1 CO, che il diritto vodese riprende parola per parola (consid. 6.2-6.5), è arbitrario considerare che il ricorrente ha avuto conoscenza del danno legato alle sue condizioni di detenzione illecite dal momento in cui il suo trattamento alla prigione di Bois-Mermet, dove ha continuato ad essere detenuto, è migliorato, e che il suo diritto ad essere indennizzato dallo Stato si è pertanto prescritto un anno dopo questo cambiamento (consid. 6.6-6.11).

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