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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_802/2022  
 
 
Sentenza del 15 agosto 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Muschietti, Giudice presidente, 
Koch, Hurni, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Eric Delissy, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere; ripetibili, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 24 maggio 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
(incarto n. 60.2022.23). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 2 dicembre 2021 la A.________ SA ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale per i reati di truffa, di amministrazione infedele e di riciclaggio di denaro nei confronti di B.________ e di C.________ in relazione ad un investimento in titoli "precatórios" da lei eseguito nella E.________ Ltd. 
 
B.  
Con decisione del 10 gennaio 2022, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere. 
 
C.  
Contro il decreto di non luogo a procedere, la denunciante ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, dopo avere ordinato uno scambio di scritti, ha dichiarato irricevibile il reclamo con sentenza del 24 maggio 2022. La Corte cantonale ha ritenuto che la reclamante non avesse sufficientemente sostanziato la sua legittimazione ricorsuale. Ha contestualmente riconosciuto agli imputati un'indennità complessiva di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili, a carico dello Stato del Cantone Ticino. 
 
D.  
Il pubblico ministero impugna questa sentenza, nella misura in cui ha posto le ripetibili di fr. 1'000.-- a carico dello Stato, con un ricorso in materia penale del 20 giugno 2022 al Tribunale federale. Chiede in via principale che il giudizio impugnato sia annullato e che la suddetta indennità sia accollata alla A.________ SA. In via subordinata, chiede che gli atti siano rinviati alla Corte cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto della CRP. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La decisione impugnata dichiara irricevibile il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Il pubblico ministero è legittimato giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF ad impugnare l'ammontare dell'indennità per la difesa di fiducia dell'imputato ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, trattandosi di una pretesa diretta contro lo Stato (sentenze 1B_472/2021 del 22 marzo 2022 consid. 1.4, destinata alla pubblicazione; 6B_1016/2021 del 18 ottobre 2021 consid. 1.3). Per il rinvio dell'art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese d'indennizzo nella procedura di reclamo sono rette dagli art. 429 segg. CPP (DTF 142 IV 163 consid. 3.2.2). In concreto, il ricorrente è pertanto abilitato a contestare la messa a carico dello Stato dell'indennità di fr. 1'000.-- assegnata agli imputati per la procedura di reclamo dinanzi alla CRP.  
Le altre censure sollevate, che esulano da questo tema, sono per contro inammissibili. Ciò vale in particolare per la censura di violazione del principio della buona fede processuale. Il giudizio impugnato dichiara irricevibile il reclamo e conclude quindi il procedimento penale. Le critiche rivolte contro le considerazioni abbondanziali non hanno portata pratica e non devono di conseguenza essere esaminate dal Tribunale federale, che non è tenuto ad esprimersi su questioni teoriche (cfr. DTF 135 III 513 consid. 7.2 pag. 525; 131 I 153 consid. 1.2). 
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente sostiene che l'accollamento allo Stato del Cantone Ticino delle ripetibili a favore degli imputati violerebbe l'art. 436 cpv. 1 CPP. Adduce al riguardo che la sentenza 6B_48/2018 del 7 giugno 2018 consid. 3.3, richiamata dalla Corte cantonale, non sarebbe appli-cabile alla fattispecie, siccome la CRP non ha riconosciuto alla reclamante la legittimazione ricorsuale, dichiarando irricevibile il reclamo. Ritiene che le ripetibili concesse agli imputati avrebbero dovuto essere addossate alla reclamante soccombente. Secondo il ricorrente, sarebbe stato chiaro sin dall'inizio ch'essa non era direttamente danneggiata dai reati prospettati e che non aveva la veste di accusatrice privata, tant'è che la Corte cantonale le ha accollato le spese giudiziarie della procedura di reclamo.  
 
2.2. L'indennizzo all'imputato è disciplinato dagli art. da 429 a 432 CPP, applicabili anche alla procedura di ricorso in virtù del rinvio dell'art. 436 cpv. 1 CPP. In particolare, secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. L'art. 432 CPP prevede che, se prevale nella causa, l'imputato ha diritto che l'accusatore privato lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per fare fronte alle istanze relative agli aspetti civili (cpv. 1). Se l'imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento promosso a querela di parte, il querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l'apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, o l'accusatore privato possono essere tenuti a rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (cpv. 2).  
Secondo la giurisprudenza, diversamente dal caso della reiezione di un appello interposto esclusivamente dall'accusatore privato al termine di una procedura completa dinanzi al tribunale di primo grado, nel caso di un reclamo presentato da questi contro una decisione di abbandono non si giustifica di derogare al principio secondo cui la responsabilità dell'azione penale spetta allo Stato. In questa configurazione, non si giustifica di addossare all'accusatore privato le spese di patrocinio dell'imputato (DTF 141 IV 476 consid. 1 con riferimento alla DTF 139 IV 45). Occorre piuttosto attenersi all'art. 432 CPP, che consente di metterle a carico dell'accusatore privato e del querelante soltanto in determinate situazioni, segnatamente nei procedimenti penali promossi a querela di parte. Al riguardo, la formulazione dell'art. 432 cpv. 2 CPP è simile a quella dell'art. 427 cpv. 2 CPP, relativa all'accollamento delle spese procedurali, e deve essere interpretata in modo analogo (DTF 147 IV 47 consid. 4.2.2; sentenza 6B_369/2018 del 7 febbraio 2019 consid. 3.1, non pubblicato in DTF 145 IV 90). Il Tribunale federale ha precisato che se il procedimento penale concerne reati perseguibili d'ufficio, nella procedura di reclamo l'indennizzo dell'imputato è a carico dello Stato, non dell'accusatore privato soccombente (DTF 147 IV 47 consid. 4.2.4-4.2.6). 
 
2.3. Nella fattispecie, il procedimento penale concerneva reati perseguibili d'ufficio e verteva sull'eventuale colpevolezza degli imputati. La denuncia è sfociata rapidamente nell'emanazione di un decreto di non luogo a procedere da parte del magistrato inquirente e non è stata oggetto di una procedura giudiziaria completa dinanzi ad un tribunale di primo grado. L'opponente si è aggravata contro il decreto di non luogo dinanzi alla giurisdizione di reclamo. Contrariamente all'opinione del ricorrente, la Corte cantonale non ha di per sé escluso che l'opponente potesse essere stata danneggiata dai prospettati reati e potesse partecipare in veste di parte al procedimento penale. La CRP ha unicamente rilevato che, riguardo alla procedura di reclamo, l'opponente non aveva sufficientemente sostanziato la sua legittimazione ricorsuale ed ha quindi dichiarato irricevibile il gravame. Poiché non è in discussione un reato perseguibile soltanto a querela di parte e la causa non è stata oggetto di un procedimento giudiziario completo, la decisione della CRP di porre a carico dello Stato le ripetibili agli imputati è conforme all'esposta giurisprudenza. Sotto questo profilo, la soccombenza dell'opponente nella procedura di reclamo non è di per sé decisiva.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 420 CPP. Sostiene che nella fattispecie sarebbero realizzate le condizioni per porre a carico dell'opponente almeno una parte delle ripetibili agli imputati. Rileva al proposito che l'opponente aveva adito la Corte cantonale senza sostanziare la sua legittimazione a presentare il reclamo e che, a titolo abbondanziale, la precedente istanza aveva ritenuto non seria l'invocazione del reato di truffa.  
 
3.2. Indipendentemente dagli art. 427 e 432 CPP, l'art. 420 CPP permette alla Confederazione e al Cantone di esercitare, per le spese sostenute, il regresso nei confronti delle persone che, intenzionalmente o per negligenza grave, hanno provocato l'apertura del procedimento (lett. a); hanno ostacolato notevolmente il procedimento (lett. b); hanno provocato una decisione annullata in procedura di revisione (lett. c). Questa disposizione sancisce il diritto di regresso dello Stato nei confronti delle persone che, intenzionalmente o per negligenza grave, gli hanno causato delle spese, quali oneri processuali, indennizzi e riparazioni del torto morale subiti da un imputato che ha beneficiato di un'assoluzione o di un abbandono del procedimento penale. In considerazione dell'interesse della collettività a che i privati contribuiscano a denunciare i comportamenti suscettibili di essere sanzionati, lo Stato è tenuto ad avvalersi con riserbo della possibilità del regresso. L'esercizio del regresso entra in considerazione nel caso di sospetti infondati, ma non quando una querela è stata presentata in buona fede. Il regresso concerne piuttosto il caso della denuncia mendace ai sensi dell'art. 303 CP. Secondo la giurisprudenza, il denunciante che fa uso del diritto di denuncia per scopi estranei a quelli per cui questo diritto è stato previsto agisce con grave negligenza (sentenza 6B_317/2018 del 10 agosto 2018 consid. 5.1.2 e rinvii).  
 
3.3. Il ricorrente non rende seriamente ravvisabile la realizzazione di simili estremi nel caso in questione. Il fatto che la Corte cantonale abbia escluso l'adempimento degli elementi costitutivi del reato di truffa non fonda di per sé la mendacità della denuncia penale presentata dall'opponente. Né può essere rimproverato a quest'ultima di avere agito in malafede per non avere sufficientemente sostanziato la sua legittimazione a presentare il reclamo. Poiché non risulta minimamente che l'opponente abbia provocato intenzionalmente o per negligenza grave l'apertura del procedimento penale, la censura deve essere respinta.  
 
4.  
L'ammontare dell'indennità riconosciuta agli imputati (fr. 1'000.--) non è di per sé contestata dal ricorrente e non deve quindi essere esaminata in questa sede. 
 
5.  
Contrariamente all'opinione del ricorrente, la Corte cantonale non ha nemmeno violato il suo diritto di essere sentito per non avere sufficientemente motivato la decisione sull'accollamento delle ripetibili allo Stato. Dal profilo formale, la citata garanzia è infatti rispettata anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione o da rinvii (sentenza 2C_175/2021 del 7 aprile 2022 consid. 2.1 e rinvii). In concreto, la CRP ha posto le ripetibili agli imputati a carico dello Stato richiamando la citata sentenza 6B_48/2018, che espone la giurisprudenza del Tribunale federale in questa materia. Ha quindi implicitamente ritenuto non realizzate le condizioni per derogare al principio secondo cui le spese per la difesa relative all'aspetto penale sono di regola assunte dallo Stato, cui spetta la responsabilità dell'azione penale. Del resto, il ricorrente ha compreso la portata della decisione della CRP, avendola ampiamente contestata in questa sede con cognizione di causa. 
 
6.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili della sede federale all'opponente, non invitata a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 agosto 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Muschietti 
 
Il Cancelliere: Gadoni