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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_45/2022  
 
 
Sentenza del 23 maggio 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Kiss, Rüedi, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dalle avv.te Angela Decristophoris e 
Clarissa Indemini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Francesco Naef, 
opponente. 
 
Oggetto 
stralcio; disdetta del contratto di locazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 dicembre 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2016.143). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Il Pretore del distretto di Lugano ha dichiarato inefficace, con giudizio del 19 agosto 2016 e in accoglimento della petizione 14 settembre 2015 inoltrata dalla B.________ SA (conduttrice), la disdetta per mora del contratto di locazione data dalla C.________ SA (locatrice). 
 
2.  
 
2.1. Con appello 22 settembre 2016 la C.________ SA ha chiesto che la pronunzia pretorile sia annullata e la petizione respinta. Con risposta 10 novembre 2016 la B.________ SA si è determinata sul rimedio di diritto.  
La procedura di appello è stata sospesa il 10 marzo 2017, in accoglimento di una richiesta congiunta delle parti, per consentire trattative in vista di un accordo extragiudiziale. 
In seguito alla fusione con la A.________ SA, la C.________ SA è stata cancellata dal registro di commercio il 26 giugno 2019. 
 
2.2. Con decisione 27 dicembre 2021 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, nella composizione di un giudice unico, stralciato dai ruoli l'appello e ha posto a carico dell'appellante le spese processuali di fr. 6'000.--, importo che questa aveva anticipato. La Corte cantonale ha ritenuto che la C.________ SA aveva perso la qualità di parte e la capacità processuale con la sua cancellazione dal registro di commercio, circostanza che avrebbe comportato l'irricevibilità di qualsiasi azione contro di o da lei promossa. Ha poi reputato inutile interpellare le parti prima di procedere allo stralcio, perché il silenzio quasi quinquennale dell'appellante dimostrerebbe l'assenza di un interesse degno di protezione al mantenimento del gravame e che nemmeno la società con cui è avvenuta la fusione si era mai manifestata. Ha considerato che le spese non potevano essere ridotte, perché non esisteva più un soggetto giuridico a cui restituire un'eventuale eccedenza. Ciò impossibilitava pure la messa a carico di ripetibili.  
 
3.  
Con ricorso in materia civile del 31 gennaio 2022 la A.________ SA chiede al Tribunale federale di annullare la decisione di stralcio e di rinviare l'incarto alla Corte di appello affinché proceda nei suoi incombenti. Dopo aver indicato di essere subentrata per legge alla C.________ SA in seguito alla fusione, lamenta una violazione degli art. 22 cpv. 1 della legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (LFus; RS 221.301) e 83 cpv. 4 CPC per quanto concerne la capacità di parte e quella processuale, degli art. 53 CPC e 29 cpv. 2 Cost. per non essere stata invitata a presentare osservazioni prima dell'emanazione della decisione di stralcio e dell'art. 59 CPC con riferimento all'esistenza di un interesse degno di protezione. 
L'8 febbraio 2022 la Corte cantonale ha comunicato la sua rinuncia a formulare osservazioni, mentre la B.________ SA non ha presentato una risposta al ricorso. 
 
4.  
La decisione, con cui il giudice stralcia il procedimento perché la causa è divenuta priva di oggetto per motivi diversi dalla transazione, acquiescenza o desistenza (art. 242 CPC), è finale nel senso dell'art. 90 LTF e suscettiva di un ricorso in materia civile (DTF 148 III 186 consid. 6.4; sentenza 5A_838/2015 del 5 ottobre 2016 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 142 III 738). 
 
5.  
La ricorrente afferma a ragione che la fusione con la convenuta originaria ha portato, in virtù del diritto federale, a una successione universale con conseguente sostituzione di parte, che non necessita del consenso della controparte né innanzi alle autorità cantonali né davanti al Tribunale federale (art. 22 cpv. 1 LFus; v. con riferimento alla procedura innanzi al Tribunale federale sentenza 4A_205/2021 del 20 dicembre 2021 consid. 1.1, con rinvii, e per quanto concerne il CPC FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. I, 2a ed. 2016, n. 1134). A torto quindi la Corte cantonale ha ritenuto che la ricorrente aveva perso la sua qualità di parte. 
 
6.  
 
6.1. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere violato sia il suo diritto di essere sentita per non averla invitata ad esprimersi prima dell'emanazione della decisione di stralcio sia l'art. 59 CPC per avere ritenuto che non sussisteva più alcun interesse degno di protezione al mantenimento dell'appello. Con riferimento a tale questione asserisce che fra le parti sono ancora pendenti altre procedure giudiziarie concernenti il contratto di locazione e volte a determinare il debito della conduttrice.  
 
6.2. Secondo la Corte cantonale il silenzio (quasi) quinquennale giustificava non solo lo stralcio dell'appello per mancanza di un interesse degno di protezione, ma pure di non previamente interpellare l'appellante (originaria). Essa ha anche ritenuto di non doversi rivolgere alla società con cui è avvenuta la fusione, perché questa, non essendosi mai palesata, avrebbe pure dimostrato un totale disinteresse al mantenimento della procedura.  
 
6.3. Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost., ripreso dall'art. 53 cpv. 1 CPC per cause civili innanzi ai Tribunali cantonali) conferisce segnatamente a una parte il diritto di esprimersi sui fatti rilevanti prima che sia presa una decisione a suo scapito (DTF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 II 489 consid. 3.3). Per quanto riguarda più specificatamente l'applicazione dell'art. 242 CPC la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che se la mancanza di un interesse degno di protezione non emerge da un comportamento univoco, un'autorità giudiziaria non può, senza violare il diritto delle parti di essere sentite, procedere a uno stralcio della causa senza averle prima interpellate (sentenza 4A_249/2018 del 12 luglio 2018 consid. 2.5). L'obbligo di sentire le parti sussiste poi pure per quanto concerne la ripartizione delle spese operata nel quadro di uno stralcio nel senso dell'art. 242 CPC (DTF 142 III 284 consid. 4.2).  
Nella fattispecie l'unico elemento apportato dall'autorità cantonale per giustificare il proprio agire era il lasso di tempo trascorso dalla decisione di sospensione, rispettivamente dalla fusione, senza che l'appellante (che, come visto sopra, continua ad esistere) si sia manifestata. Ciò non basta per escludere la necessità di invitare le parti a determinarsi sulla questione del sussistere di un interesse degno di protezione e sulla ripartizione delle spese processuali. Questo non significa però che le parti possano far sospendere la procedura indefinitamente: la Corte cantonale a cui compete la direzione del processo (art. 124 CPC) può anche procedere, dopo averle sentite, a una riattivazione della procedura. Poiché la riscontrata violazione del diritto di essere sentito comporta, in ragione della sua natura formale, l'accoglimento del ricorso, non occorre esaminare le censure attinenti all'art. 59 CPC
 
7.  
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela fondato e la decisione impugnata va annullata. La ricorrente, quale parte vincente, ha diritto a ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF). In linea di principio l'opponente andrebbe considerata soccombente, una parte non potendo evitare una condanna al pagamento di spese giudiziarie e di ripetibili omettendo semplicemente di determinarsi. Tuttavia la giurisprudenza fa un'eccezione a tale principio se la parte non formula alcuna proposta di giudizio e non può esserle imputata alcuna responsabilità per l'errore di procedura che porta all'accoglimento del ricorso (sentenza 4A_541/2022 del 6 gennaio 2023 consid. 5, con numerosi rinvii). L'opponente, che non è stata sentita dal Tribunale d'appello e non ha pertanto nemmeno in quella sede chiesto lo stralcio della procedura, va quindi esonerata dal pagamento di ripetibili. 
In queste circostanze spetta allo Stato del Cantone Ticino versare ripetibili alla ricorrente (art. 66 cpv. 3 e 68 cpv. 4 LTF combinati). Non gli vanno invece poste a carico spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata al Tribunale di appello del Cantone Ticino. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente la somma di fr. 6'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 maggio 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti