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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_557/2022  
 
 
Sentenza del 27 ottobre 2022  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Kneubühler, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Commissione ambiente, territorio ed energia della Repubblica e Cantone Ticino, Servizi del Gran Consiglio, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Modifiche del Piano direttore cantonale n. 15, 
 
ricorso contro il rapporto del 29 settembre 2022 della Commissione ambiente, territorio ed energia della Repubblica e Cantone Ticino (7954 R). 
 
 
Considerando:  
che il 29 settembre 2022 la Commissione ambiente, territorio ed energia ha allestito il rapporto n. 7954 R sul messaggio 3 febbraio 2021 concernente le modifiche del Piano direttore cantonale n. 15 - Marzo 2020 - Scheda R7 Zone per il lavoro e Poli di sviluppo economico - PSE; 
che nel rapporto si propone al Gran Consiglio di dichiarare irricevibile per carenza di legittimazione il ricorso inoltrato da A.________ contro la scheda R7, rilevato che i privati non sono vincolati dal Piano direttore (PD); 
che avverso questo rapporto A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in sostanza di annullarlo, adducendo che sarebbe stato operatore nella stesura del PD e che il gravame era volto alla tutela dell'interesse pubblico; 
 
che non sono state chieste osservazioni al ricorso; 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 148 I 160 consid. 1); 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3; 142 III 364 consid. 2.4); 
 
che il ricorso è manifestamente inammissibile poiché non è diretto contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), visto che nell'impugnato rapporto la Commissione si limita, formulando un progetto di decisione, a invitare il Gran Consiglio a dichiarare irricevibile il gravame del ricorrente (rapporto, conclusioni pag. 22 e 34); 
che pertanto il gravame, manifestamente inammissibile, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente e alla Commissione ambiente, territorio ed energia della Repubblica e Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 ottobre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri