Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_167/2023  
 
 
Sentenza del 28 luglio 2023  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
Hurni, Hofmann, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avv. Giovanni Molo e Alessandra Borella, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, 
opponente, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; qualità di accusatore privato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 maggio 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2022.339). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 4 dicembre 2020, A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di B.________ per titolo di amministrazione infedele, esercizio abusivo della professione di fiduciario finanziario in attività di amministrazione di patrimoni e di portafogli in relazione a investimenti per la somma di Euro 10'600'000.-- nella C.________ SA, X.________ (in liquidazione dal mese di aprile 2019), di cui il denunciato sarebbe stato amministratore unico. Secondo il denunciante, i fatti sarebbero occorsi a suo danno nel periodo 2014-2020. 
 
B.  
Dopo aver aperto il procedimento penale a carico di B.________, con decisione incidentale del 17 novembre 2022 il Procuratore pubblico (PP) ha negato la qualità di accusatore privato di A.________ e lo ha escluso dal procedimento penale. 
Con sentenza del 9 maggio 2023, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto il reclamo presentato da A.________ in data 1° dicembre 2022 contro la decisione incidentale del PP del 17 novembre 2022. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla CRP per una nuova decisione sul reclamo del 1° dicembre 2022. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto della Corte cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).  
 
1.2. Presentato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF è di massima ammissibile. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e le rimprovera di avergli negato la qualità di danneggiato e quindi di accusatore privato. Egli ha quindi un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 LTF; sentenze 1B_560/2021 del 10 dicembre 2021 consid. 1.2; 1B_320/2015 del 3 gennaio 2017 consid. 1, non pubblicato in: DTF 143 IV 177). Con il diniego della qualità di accusatore privato, al ricorrente è infatti definitivamente negata la possibilità di partecipare al procedimento penale. Per esso, l'impugnato giudizio costituisce quindi una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF (sentenza 1B_446/2020 del 27 aprile 2021 consid. 1, non pubblicato in: DTF 147 IV 269; DTF 139 IV 310 consid. 1) e, per quanto incidentale nel contesto del procedimento penale, gli causa un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; sentenze 1B_560/2021 del 10 dicembre 2021 consid. 1.2; 1B_271/2018 del 15 giugno 2018 consid. 1.2 e rinvii). Il ricorso è pertanto ricevibile per i motivi esposti, essendo peraltro anche tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso al Tribunale federale dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza d'appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 146 IV 297 consid. 1.2). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1). La stessa conclusione vale quando si adduce l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 147 I 73 consid. 2.2).  
 
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 LTF, la parte ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 148 IV 356 consid. 2.1). La nozione di arbitrio è oggetto di abbondante giurisprudenza, alla quale per brevità si rinvia (v. DTF 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.3. Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Ciò è in particolare il caso per fatti e prove divenuti rilevanti a seguito di una nuova ed imprevedibile argomentazione giuridica formulata dall'istanza precedente, ma non per fatti e prove che la parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto addurre già dinanzi a tale istanza (sentenze 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 3.3; 6B_576/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2.1). Per tentare di dimostrare che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o l'apprezzamento delle prove arbitrario, l'insorgente non può in effetti fondarsi su allegazioni che egli stesso ha omesso di far valere in precedenza (sentenze 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 3.3; 6B_576/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2.1). Incombe al ricorrente illustrare l'adempimento dei presupposti dell'art. 99 LTF (DTF 143 I 344 consid. 3; 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 III 393 consid. 3).  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente censura una violazione del suo diritto d'essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 6 CEDU). La CRP non avrebbe deciso sul tema principale del reclamo, ovvero la qualità di danneggiato della C.________ SA e della D.________ SA a discapito di quella del ricorrente, ma fondato il proprio convincimento su una tematica nuova e mai affrontata prima d'ora, ovvero la questione del trust, senza garantire la facoltà del ricorrente di esprimersi al riguardo. Anche per quanto concerne i capitali conferiti alla D.________ SA la CRP avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, non permettendogli di esprimersi al riguardo e non consentendogli di provare che la società in questione fosse già stata liquidata in suo favore, in qualità di avente diritto economico e azionista.  
 
3.2. Il diritto d'essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) si riferisce principalmente all'accertamento dei fatti. Il diritto delle parti d'essere interpellate su questioni giuridiche è riconosciuto solo in misura limitata, ossia quando l'autorità interessata intende fondarsi su norme giuridiche la cui presa in considerazione non poteva essere ragionevolmente prevista dalle stesse, quando la situazione giuridica si è modificata o quando sussiste un potere di apprezzamento particolarmente ampio. Il diritto d'essere sentito non si riferisce di massima al prospettato giudizio. L'autorità non è quindi tenuta a sottoporre in anticipo alle parti il ragionamento ch'essa intende porre a fondamento della sua decisione affinché presentino osservazioni al riguardo. Ciò nondimeno, quando essa intenda fondare il proprio giudizio su una norma o un motivo giuridico non invocato nella procedura anteriore e della quale nessuna parte si è prevalsa della sua rilevanza e non poteva aspettarsene la pertinenza, il diritto di essere sentito esige che all'interessato venga concessa la facoltà di esprimersi nel merito (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 145 IV 99 consid. 3.1; sentenza 1C_648/2021 del 15 settembre 2022 consid. 3.2).  
 
3.3. Le censure ricorsuali non meritano accoglimento. Incontestabile è il fatto che la tematica del trust denominato "E.________" era già stata esposta dal ricorrente nella sua denuncia del 2 dicembre 2020 e nel suo complemento del 20 aprile 2021. Anche il PP, nel suo scritto del 15 settembre 2022 e nella sua decisione incidentale del 17 novembre 2022, ha rilevato come il contratto di "Silent Partner" firmato dal ricorrente fosse stato ceduto insieme ai crediti nel mese di dicembre 2014 a un trust. La CRP, chinandosi sulla tematica del trust nella sentenza impugnata, non ha quindi affrontato una tematica nuova e imprevedibile per il ricorrente, assistito da legali. Se egli avesse ritenuto fondamentali i documenti allegati al ricorso relativi allo scioglimento del trust (segnatamente la richiesta di scioglimento del 28 novembre 2019 e l'atto di scioglimento del 16 dicembre 2019), che non risultano trovarsi negli atti componenti l'incarto su cui la CRP ha statuito e che sono in seguito stati acquisiti anche dal Tribunale federale, non aveva pertanto che da allegarli al reclamo presentato dinanzi alla CRP. Per quanto precede, l'asserita violazione del diritto d'essere sentito in merito alla tematica del trust deve essere negata e questa Corte giudicherà la fattispecie basandosi solo sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
3.4. Per quanto concerne la censura relativa alla liquidazione della D.________ SA e all'asserita violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, si rileva come la CRP non si è limitata a rilevare che non fosse chiaro se il ricorrente era stato beneficiario della liquidazione della citata società. La CRP ha infatti ritenuto come la liquidazione in questione rientrasse nello schema inteso ad eludere norme fiscali applicabili al ricorrente e che quindi apparisse abusiva. Per questo motivo, la CRP ha rilevato che la giurisprudenza concernente il riconoscimento, in casi eccezionali, della qualità per agire dell'avente diritto economico in caso di liquidazione della società, riservato l'abuso di diritto (sentenze 1C_321/2022 del 12 luglio 2022 consid. 1.2; 1B_490/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 2.2; 1B_466/2017 del 27 marzo 2018 consid. 3.1; 1B_498/2017 del 27 marzo 2018 consid. 4.1 e 4.2), non potesse trovare applicazione. Quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4). Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della CRP concernenti il carattere abusivo della liquidazione della D.________ SA. Per questo motivo, su questo punto il ricorso sfugge a un esame di merito (art. 42 cpv. 2 LTF).  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente censura una violazione degli art. 115 e 118 CPP in relazione con l'art. 158 CP. La CRP avrebbe negato, a torto, la sua qualità di danneggiato e di conseguenza la sua legittimazione a partecipare al procedimento quale accusatore privato.  
 
4.2.  
 
4.2.1. La CRP, richiamando la giurisprudenza e la dottrina, ha ricordato che il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (art. 115 cpv. 1 CPP). Ha precisato che l'aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell'interessato, essendo irrilevante secondo la giurisprudenza l'esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile. Ha rilevato che nei reati contro il patrimonio è leso, di regola, il titolare (persona fisica o giuridica) dei beni giuridici tutelati, ovvero il proprietario dei valori patrimoniali. Ha aggiunto che gli azionisti, l'avente diritto economico, l'amministratore e i creditori di una società a danno della quale è stato commesso il reato non sono lesi direttamente. Ha rilevato che se il reato è commesso a pregiudizio del patrimonio di una persona giuridica, soltanto essa subisce un danno e può dunque essere ammessa quale danneggiata. Ha precisato che la qualità per agire dell'avente diritto economico di una società è eccezionalmente ammessa quando la società è stata sciolta, riservato l'abuso di diritto.  
La CRP ha inoltre richiamato la giurisprudenza, la dottrina e i principi applicabili ai trust. Ha rilevato che il trust non ha personalità giuridica e dunque non ha qualità di parte in giudizio. Ha aggiunto che i beni del trust sono di proprietà del trustee, anche se essi costituiscono un patrimonio distinto dagli averi del trustee, riservata l'ipotesi di un sham trust. Ha rilevato che il trustee deve essere reputato leso nel caso di reati interessanti gli averi conferiti al trust. Ha precisato che, nel caso in cui il trusteeè implicato nei reati concernenti il patrimonio attribuito al trust, si possano considerare danneggiati i beneficiari medesimi del trust.  
 
4.2.2. La CRP ha accertato che il ricorrente il 19 dicembre 2014 ha concluso (quale "Silent Partner") con la C.________ SA (quale "Lead Partner") tre contratti denominati "Silent Partnership Agreement". Secondo questi contratti, il "Silent Partner", ovvero il ricorrente, investiva la somma di Euro 10'600'000.-- quale "financial contribution" in cambio di una partecipazione ai profitti derivanti dal "Business" della C.________ SA. Sempre secondo i citati contratti, la C.________ SA deteneva quale "Lead Partner" solo il potere di management. In data 23 dicembre 2014, la somma di Euro 10'600'000.-- prevista dai citati contratti è stata corrisposta alla C.________ SA dalla D.________ SA, società di cui il ricorrente era l'avente diritto economico.  
 
4.2.3. La CRP ha inoltre accertato che il 19 dicembre 2014 è stato creato, su richiesta del ricorrente, il trust denominato "E.________". Ha rilevato che il ricorrente il medesimo giorno ha sottoscritto personalmente, all'attenzione della F.________ Sagl, X.________, un "Atto di conferimento di proprietà al E.________ (il "Trust") ", con il quale egli ha trasferito al trustee (ossia alla F.________ Sagl) i citati contratti di investimento. La CRP ha rilevato come tali contratti sarebbero pertanto stati trasferiti al trust ben prima del momento in cui sarebbe stato compiuto il reato di amministrazione infedele da parte del denunciato, fatto che il ricorrente avrebbe evidenziato nella sua denuncia. Trattandosi di un trust privo di personalità giuridica, secondo la CRP sarebbe il trustee danneggiato ai sensi dell'art. 115 CPP. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui il "Silent Partner" stesso e non la C.________ SA potesse essere ritenuto danneggiato da eventuali comportamenti di rilevanza penale del denunciato, in considerazione dell'antecedente trasferimento dei suddetti contratti al trust sarebbe sempre e soltanto il trustee, ovvero la F.________ Sagl, leso da condotte di possibile rilevanza penale messe in atto dal denunciato.  
 
4.2.4. La CRP ha rilevato come il fatto che il denaro versato alla C.________ SA il 23 dicembre 2014 provenisse dalla D.________ SA non conferisse al ricorrente, avente diritto economico della società in questione, la qualità di parte, neppure qualora la società fosse stata effettivamente sciolta e radiata, come da lui addotto. Ha rilevato che la giurisprudenza citata dal ricorrente concerneva un caso del tutto differente dal caso in esame, in cui la denuncia non è stata sporta nei confronti degli organi della D.________ SA.  
Secondo la CRP, anche dalla giurisprudenza concernente il riconoscimento, in casi eccezionali, della qualità per agire dell'avente diritto economico in caso di liquidazione della società non si potrebbe dedurre la qualità di parte del ricorrente. Oltre al fatto che non sarebbe chiaro se egli sia stato il beneficiario della liquidazione (circostanza che già di per sé escluderebbe l'applicazione di detta giurisprudenza), la liquidazione non deve apparire abusiva. Ritenuta la finalità della costruzione, con sottoscrizione dei "Silent Partnership Agreements" da parte del ricorrente e il versamento in denaro da parte di una società terza, secondo la CRP la liquidazione in questione rientrava nello schema inteso ad eludere norme fiscali applicabili al ricorrente e risultava pertanto abusiva. 
 
4.2.5. La CRP ha inoltre rilevato come, con accordo del 31 gennaio 2020, sottoscritto anche dal ricorrente, si dava sostanzialmente atto che la C.________ SA aveva trasferito alla G.________ S.r.l., Y.________, tutte le partecipazione e gli investimenti dei soci detenuti dalla C.________ SA. Secondo la CRP, a prescindere da come debba essere qualificato giuridicamente tale accordo e dai suoi effetti, si può comunque escludere che il ricorrente possa essere reputato danneggiato direttamente, essendo in ogni caso coinvolta la persona giuridica G.________ S.r.l. e non lui direttamente. Il fatto che il ricorrente, secondo il citato accordo, abbia acquistato la G.________ S.r.l. per l'importo di Euro 10'000.-- a mente della CRP non muterebbe tale circostanza. L'azionista, l'avente diritto economico rispettivamente l'amministratore di una società non sarebbero infatti lesi direttamente dai reati commessi a pregiudizio della società.  
 
4.2.6. Per i motivi sopra esposti, la CRP è giunta alla conclusione che il ricorrente non può essere ritenuto danneggiato ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP, di modo che non può costituirsi accusatore privato e essere parte giusta l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. L'accusatore privato è il danneggiato che dichiara espressamente di voler partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). La nozione di danneggiato è definita dall'art. 115 cpv. 1 CPP: si tratta della persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (DTF 148 IV 170 consid. 3.2; 147 IV 269 consid. 3.1; 145 IV 491 consid. 2.3). Per essere direttamente toccata, la parte lesa deve subire un danno in relazione di causalità diretta con il reato perseguito. Le persone che subiscono un pregiudizio indiretto, o di riflesso, non sono quindi lese e sono terzi che non hanno accesso allo statuto di parte nel procedimento penale (DTF 148 IV 170 consid. 3.2; 147 IV 269 consid. 3.1; 141 IV 454 consid. 2.3.1; sentenza 6B_255/2022 del 22 marzo 2022 consid. 2.2).  
Nel caso di un reato contro il patrimonio di una persona giuridica, solo la stessa subisce un danno diretto e può quindi prevalersi della qualità di danneggiata ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP. La semplice dichiarazione formale di costituirsi accusatore privato non comporta per l'avente diritto economico o l'azionista della società o il suo creditore la qualità di danneggiato e di conseguenza la legittimazione a ricorrere (DTF 148 IV 170 consid. 3.3.1; 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; sentenze 1B_418/2022 del 17 gennaio 2023 consid. 3.1; 6B_255/2022 del 22 marzo 2022 consid. 2.2; 6B_306/2019 del 22 maggio 2019 consid. 3.1). 
 
4.3.2. Per trust si intende un rapporto giuridico secondo cui un disponente ( settlor) conferisce beni patrimoniali ad un trustee affinché li amministri nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato, secondo quanto prevede l'atto costitutivo del trust (cfr. DTF 143 II 350 consid. 4.2; sentenze 1B_319/2022 del 17 novembre 2022 consid. 2.2; 1B_43/2021 del 28 luglio 2021 consid. 3.1; 6B_1051/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 1.2.2; 1B_21/2010 del 25 marzo 2010 consid. 2.2; cfr. art. 2 della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento [RS 0.221.371]). Il trust non ha personalità giuridica e, pertanto, non ha qualità di parte in giudizio (sentenze 1B_319/2022 del 17 novembre 2022 consid. 2.2; 1B_43/2021 del 28 luglio 2021 consid. 3.1). I beni del trust sono di proprietà del trustee, anche se essi costituiscono un patrimonio distinto dagli averi del trustee (sentenze 1B_319/2022 del 17 novembre 2022 consid. 2.2; 1B_43/2021 del 28 luglio 2021 consid. 3.1), riservata l'ipotesi di un sham trust (DTF 143 II 350 consid. 4.2).  
Il trustee deve essere reputato danneggiato ai sensi dell'art. 115 CPP nel caso di reati concernenti i beni conferiti al trust (sentenze 1B_319/2022 del 17 novembre 2022 consid. 2.2; 1B_43/2021 del 28 luglio 2021 consid. 3.1; 6B_1051/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 1.2.2; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2a ed. 2019, n. 13 ad art. 115 CPP; ANDREW M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in: SJ 2017 II 125, pag. 128 seg.; VIKTOR LIEBER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3a ed. 2020, n. 5b ad art. 115 CPP). Secondo la giurisprudenza, il trustee, in quanto proprietario dei beni attribuiti al truste titolare del conto bancario inerente a tali averi, è legittimato a ricorrere contro un sequestro del conto, a differenza dei beneficiari del trust (sentenze 1B_319/2022 del 17 novembre 2022 consid. 2.2; 6B_1051/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 1.2.2; 1B_21/2010 del 25 marzo 2010 consid. 2.2).  
Secondo GARBARSKI, nel caso in cui il trusteeè implicato nei reati concernenti il patrimonio attribuito al trust, si possono considerare danneggiati i beneficiari medesimi del trust (ANDREW M. GARBARSKI, op. cit., pag. 129; in questo senso: CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 13 ad art. 115 CPP; VIKTOR LIEBER, op. cit., n. 5b ad art. 115 CPP). Tale opinione sembra essere condivisa dal Tribunale penale federale (sentenze BB.2018.145 del 7 marzo 2019 consid. 1.4; BB.2017.206 del 30 maggio 2018 consid. 3.5-3.7), dal Tribunale superiore del Cantone Zurigo (sentenza UH180386 del 12 aprile 2019 consid. 2.5.2), dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale cantonale del Canton Vaud (sentenza 553 - PE16.021057 del 14 agosto 2017 consid. 2.4) e dalla Camera penale dei ricorsi del Canton Ginevra (sentenza ACPR/534/2014 del 14 novembre 2014 consid. 5). Ritenuto che, nel caso di specie, non viene rimproverato al trustee (ovvero alla F.________ Sagl) alcun reato a danno del patrimonio attribuito al trust, non occorre dilungarsi oltre al riguardo.  
 
4.4. In concreto, il ricorrente non dimostra di essere stato leso direttamente dagli atti incriminati. Non sostiene che al momento di tali atti egli era titolare dei beni giuridici che sarebbero stati danneggiati dai prospettati reati. Il ricorrente deriva la sua qualità di danneggiato ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP e quindi di parte al procedimento penale dalla sua posizione di investitore nonché di contraente nei "Silent Partnership Agreements" con la C.________ SA, sostenendo che egli sarebbe l'unico danneggiato dalle operazioni eseguite dal denunciato e quindi l'unico possibile accusatore privato, vista l'impossibilità per la C.________ SA, per la D.________ SA, per il trusteee per il fondo di investimento di costituirsi accusatori privati.  
L'argomentazione ricorsuale, che sostanzialmente non si confronta con le motivazioni esposte nella sentenza impugnata (art. 42 cpv. 2 LTF), misconosce la portata dell'esposta giurisprudenza relativa ai truste rettamente applicata dalla Corte cantonale nel caso in esame. In particolare, il ricorrente non contesta il fatto che i "Silent Partnership Agreements" conclusi il 19 dicembre 2014 con la C.________ SA sono stati trasferiti, lo stesso giorno, alla F.________ Sagl in qualità di trustee del trust denominato "E.________". Egli non adduce di aver rivestito la funzione di trustee del trust in questione e di essere quindi abilitato a ricorrere in tale veste (cfr. sentenze 6B_306/2019 del 22 maggio 2019 consid. 3.2; 1B_1051/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 1.2.2), né contesta il fatto che i citati "Silent Partnership Agreements" erano stati trasferiti al trust ben prima del momento in cui sarebbe stato compiuto il reato di amministrazione infedele da parte del denunciato. Il ricorrente non contesta inoltre che il denaro versato alla C.________ SA il 23 dicembre 2014 proveniva dalla D.________ SA. Nella misura in cui egli deduce la sua posizione di danneggiato dalla sua qualità di azionista e avente diritto economico e dalla liquidazione della citata società, egli non si confronta con le argomentazioni della CRP relative al carattere abusivo della liquidazione in questione, motivo per cui il ricorso risulta su questo punto inammissibile (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. supra consid. 3.4).  
Negando al ricorrente la qualità di accusatore privato nel procedimento penale, la Corte cantonale non ha quindi violato il diritto federale. Il semplice accenno del ricorrente alla violazione del divieto del formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.) non soddisfa le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, motivo per cui la censura sfugge a un esame di merito (v. sulla nozione di formalismo eccessivo: DTF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2). 
 
5.  
In quanto ammissibile, il ricorso deve essere quindi respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a determinarsi sul ricorso (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 28 luglio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara