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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1082/2022  
 
 
Sentenza del 18 agosto 2023  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, van de Graaf, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Costantino Castelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Grave infrazione alle norme della circolazione, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 27 giugno 2022 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2021.128+133). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 12 aprile 2021, la Giudice della Pretura penale del Cantone Ticino ha dichiarato A.________ autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione. Le ha rimproverato di avere, nella notte del 26 agosto 2018, in territorio del Comune di X.________, violando gravemente le norme della circolazione stradale, in veste di passeggera anteriore del veicolo VW Polo guidato da B.________, ritenendo che questi circolasse ad una velocità eccessiva rispetto alle condizioni della strada, assunto il controllo della guida azionando il freno a mano. A seguito di questa azione, B.________ ha perso il controllo dell'autovettura, sbandando dapprima su un terrapieno a lato della carreggiata e in seguito su un prato dove il veicolo si è fermato. La Giudice della Pretura penale ha ritenuto che, con il predetto comportamento, A.________ si era assunta il rischio di cagionare un serio pericolo per la sicurezza altrui. 
L'imputata è stata condannata alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 170.-- ciascuna, per complessivi fr. 5'100.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr. 200.--. 
 
B.  
Adita da A.________, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ne ha respinto l'appello con sentenza del 27 giugno 2022, confermando il giudizio di primo grado. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 14 settembre 2022 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di proscioglierla dall'imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione. La ricorrente fa valere la violazione degli art. 90 cpv. 2 LCStr e 17 CP. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Presentato dall'imputata, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Secondo la ricorrente, la Corte cantonale avrebbe ravvisato un'infrazione grave alle norme della circolazione per il solo fatto di avere tirato il freno a mano di un'autovettura in movimento. Adduce che, in concreto, sarebbero di rilievo le condizioni stradali favorevoli nel tratto in questione, in particolare il fatto che il tracciato era rettilineo, in piena campagna e costeggiato da prati. Rileva inoltre che l'azionamento del freno a mano è avvenuto nottetempo (attorno alle ore 02:00) e ad una velocità di 60 km/h, ciò che avrebbe comportato un rischio tutto sommato limitato. La ricorrente ritiene inoltre che il fatto che il veicolo guidato da C.________ (amico di B.________) la seguisse a una distanza di 50 m sarebbe irrilevante sotto il profilo della pericolosità. A suo dire, poiché la manovra rimproveratale ha causato la completa uscita di strada dell'autovettura di B.________, un rischio di investimento da parte del veicolo retrostante sarebbe escluso. Reputa tale distanza comunque sufficiente per permettere a C.________ di arrestarsi per tempo senza problemi, anche se l'automobile fosse rimasta sulla carreggiata. La ricorrente sostiene che il suo comportamento avrebbe comportato soltanto un pericolo astratto per la circolazione stradale. Nega per contro l'esistenza di una messa in pericolo astratta accresciuta, adducendo altresì che la fattispecie in esame sarebbe meno grave di quella oggetto della sentenza 6B_794/2014 del 9 febbraio 2015, citata nel giudizio impugnato.  
 
2.2. L'art. 90 cpv. 2 LCStr sanziona chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è punibile (art. 100 n. 1 LCStr). Sotto il profilo oggettivo, il reato è realizzato quando l'autore disattende in modo grave una regola fondamentale della circolazione e pone così in serio pericolo la sicurezza del traffico, essendo sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta (DTF 142 IV 93 consid. 3.1). Sotto quello soggettivo, l'infrazione presuppone un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle norme della circolazione, vale a dire una colpa o una negligenza gravi (DTF 148 IV 374 consid. 3.1). Quanto più è grave la violazione delle norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi contrari al proposito (DTF 143 IV 508 consid. 1.3; 142 IV 93 consid. 3.1).  
 
2.3. Contrariamente all'opinione della ricorrente, la Corte cantonale non ha omesso di considerare le circostanze concrete dell'infrazione, prendendo parimenti in considerazione gli argomenti difensivi, secondo cui il tratto stradale era pianeggiante, privo di traffico e l'orario era notturno. Ha nondimeno esposto i motivi per cui un rischio accresciuto per la sicurezza era comunque realizzato nella fattispecie. Ciò, sia per il fatto che in concreto l'autovettura ha sbandato, andando a collidere con il terrapieno situato a lato della carreggiata, sia per la possibile collisione con il veicolo di C.________, che seguiva la VW Polo ad una distanza ravvicinata. La CARP ha quindi rilevato che, con la manovra incriminata, la ricorrente ha messo in serio pericolo oltre alla propria sicurezza, quella del conducente B.________ e quella dell'automobilista C.________.  
La ricorrente nega l'esistenza di un rischio di collisione con l'autovettura guidata da C.________, giacché il veicolo su cui circolava con B.________ è uscito completamente di strada siccome non v'era un guardrail. Quando ha tirato il freno a mano, la ricorrente non poteva però influire sulla dinamica degli eventi. Non poteva prevedere dove e come il veicolo si sarebbe arrestato e non poteva quindi escludere un rischio di collisione con l'autovettura retrostante (cfr. sentenza 6B_794/2014, citata, consid. 3.3). L'azionamento repentino del freno a mano ha comportato lo sbandamento della vettura e la perdita di padronanza della stessa, che è andata ad urtare contro il terrapieno a lato della carreggiata riportando ingenti danni alla parte anteriore. A prescindere dal mancato investimento da parte dell'autovettura guidata da C.________, il comportamento incriminato ha comunque provocato una collisione che ha messo concretamente in pericolo la sicurezza degli occupanti della VW Polo e che avrebbe anche potuto avere conseguenze più gravi. 
Come rilevato dalla ricorrente, la fattispecie in esame è diversa da quella oggetto della citata sentenza 6B_794/2014, in cui l'azionamento del freno a mano da parte del passeggero è avvenuto in autostrada ad una velocità di 120 km/h. In concreto, la Corte cantonale ha nondimeno accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), che la ricorrente ha tirato il freno a mano improvvisamente, quando l'autovettura aveva raggiunto una velocità di 60 km/h ed era in fase di accelerazione. Il blocco delle ruote posteriori, che ha lasciato sulla strada tracce di frenata per una lunghezza di 32 m, ha cagionato la perdita di controllo della vettura, che è uscita di strada ed ha colliso con il terrapieno. In tali condizioni, la ricorrente è intervenuta nella guida alla stregua di un conducente, ed ha violato gravemente i suoi doveri fondamentali di prudenza (cfr. art. 31 cpv. 1 LCStr), mettendo in serio pericolo la sicurezza della circolazione stradale. Considerata la gravità dell'infrazione, dal profilo soggettivo la ricorrente ha agito senza riguardi, realizzando gli estremi di una grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr). 
 
3.  
 
3.1. La ricorrente sostiene che la CARP non avrebbe tenuto conto del fatto che, compiendo l'azione di tirare il freno a mano, ella ha fermato il veicolo impedendo che il conducente B.________ continuasse a guidare in una condizione di grave inattitudine alla guida, con un tasso alcolemico compreso tra 1.83 g/kg e 3.22 g/kg. Ribadisce inoltre di avere agito in uno stato di necessità, siccome, per scongiurare il pericolo per la sua incolumità e per quella di terze persone, rappresentato dallo stato di ebrietà in cui si trovava il conducente, la soluzione di azionare il freno a mano costituiva un rischio calcolato, suscettibile tutt'al più di comportare una messa in pericolo puramente astratta della sicurezza stradale. La ricorrente adduce che non vi sarebbero state valide alternative per impedire al conducente di continuare il tragitto. A suo dire, non sarebbe stato sufficiente ch'egli rallentasse o che gli fosse semplicemente ordinato di arrestarsi immediatamente. Sostiene di avere comunque chiesto a B.________ di frenare, ma senza successo. Nega di avere rilasciato dichiarazioni contraddittorie al riguardo, ribadendo di avere "istintivamente azionato il freno a mano in maniera controllata". La ricorrente evidenzia altresì di avere dovuto agire con urgenza, presa dallo spavento, in una situazione di pericolo imminente: non disponeva perciò del tempo necessario per intavolare una trattativa con il conducente.  
 
3.2. Sia l'art. 17 CP, relativo allo stato di necessità esimente, che l'art. 18 CP, concernente lo stato di necessità discolpante, presuppongono che l'autore abbia commesso un atto punibile per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile. Il pericolo è imminente quando non è né passato né futuro, bensì attuale e concreto (DTF 147 IV 297 consid. 2.1 pag. 314; 146 IV 297 consid. 2.2.1 pag. 303). L'impossibilità di evitare altrimenti il pericolo implica una sussidiarietà assoluta (DTF 147 IV 297 consid. 2.1 pag. 314 e rinvii). La questione di sapere se questa condizione è realizzata deve essere esaminata sulla base delle circostanze concrete del caso in esame (DTF 147 IV 297 consid. 2.1 pag. 314 e rinvii).  
 
3.3. Contrariamente all'asserzione della ricorrente, la Corte cantonale non ha omesso di considerare lo stato di ebrietà del conducente e la situazione di pericolo per lei e per gli altri utenti della circolazione. La CARP ha infatti riconosciuto che la ricorrente si trovava in una situazione di imminente pericolo. Ha nondimeno rilevato che, considerata la pericolosità dell'azionamento del freno a mano da parte del passeggero, il quale non ha alcuna possibilità di intervenire sugli altri comandi del veicolo, una simile manovra deve rimanere l'ultima ratio. I giudici cantonali hanno ritenuto che la ricorrente avrebbe per contro dovuto intimare al conducente di fermarsi, anche "minacciandolo" di tirare il freno a mano per richiamare la sua attenzione, in modo da farlo rallentare o fermare. Premesso che la dichiarazione della ricorrente secondo cui ella avrebbe detto al conducente "oh calmati, frena" non è stata ritenuta credibile dalla CARP, siccome da lei addotta soltanto al dibattimento di primo grado (a distanza di oltre due anni e mezzo dai fatti), la precedente istanza l'ha comunque ritenuta troppo generica per potere costituire un chiaro avvertimento in tal senso.  
La ricorrente sostiene che le sue dichiarazioni non sarebbero state contraddittorie, ma non si confronta con le versioni, tra di loro diverse, da lei fornite nell'interrogatorio di polizia dopo i fatti (in cui ha affermato di avere agito d'istinto) e al dibattimento dinanzi al giudice di primo grado (ove ha riferito di avere agito coscientemente, dopo avere detto al conducente "oh calmati, frena"). Non sostanzia quindi, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, una valutazione delle prove manifestamente insostenibile da parte della Corte cantonale, che ha ritenuto non credibile la seconda versione dei fatti. La ricorrente adduce inoltre di avere "azionato il freno a mano in maniera controllata". La Corte cantonale ha tuttavia accertato ch'ella ha tirato il freno a mano all'improvviso, tant'è che sulla strada sono rimaste le tracce di una brusca frenata per una lunghezza superiore a 30 m. La ricorrente non censura d'arbitrio questi accertamenti, che sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Pure laddove ribadisce genericamente di avere chiesto invano al conducente di frenare, la ricorrente non si confronta con le ragioni per cui la CARP ha negato la credibilità di tale versione e non le sostanzia quindi d'arbitrio. Disattende inoltre che, per come sarebbe stata formulata la richiesta ( "oh calmati, frena"), essa non costituisce un'ingiunzione chiara e perentoria all'indirizzo del conducente di rallentare o di fermarsi immediatamente. Certo, la ricorrente ha dovuto agire rapidamente. Tuttavia, un esplicito monito in tal senso, espresso in termini categorici, avrebbe dovuto imporsi come alternativa chiaramente preferibile rispetto all'esecuzione di una manovra dagli sviluppi incontrollabili, e pertanto pericolosa, quale è stata quella di azionare all'improvviso il freno a mano.  
Negando in tali circostanze l'adempimento del criterio della sussidiarietà assoluta, e quindi l'esistenza di uno stato di necessità, la Corte cantonale non ha violato l'art. 17 CP
 
3.4. Alla luce di quanto esposto, la condanna della ricorrente per grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) non lede il diritto federale.  
 
4.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 18 agosto 2023 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni