Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 9 Cost. (arbitrio); determinazione delle spese giudiziarie, principio di equivalenza.
Le spese giudiziarie sono dei contributi causali che devono rispettare il principio di copertura dei costi e quello di equivalenza (consid. 3.3.2).
Può restare indecisa la questione di sapere se il raddoppiamento dell'emolumento in caso di motivazione scritta della sentenza di prima istanza sia ammissibile e compatibile con l'art. 80 cpv. 1 e 2 unitamente all'art. 82 cpv. 2 CPP (consid. 3.5.1).
In linea di principio il numero dei giorni del dibattimento non influenza le spese afferenti la motivazione di una sentenza. Nel caso in cui il dibattimento si protragga su più giorni, tenuto conto del principio di equivalenza e di quello della parità di trattamento, devono essere prese in considerazione unicamente le spese connesse ai giorni supplementari del dibattimento (consid. 3.5.2). Principio di equivalenza violato nel caso concreto (consid. 3.6).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 9 Cost., art. 82 cpv. 2 CPP