Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 3, 73, 81a cpv. 2 e 87 Cost., art. 2 cpv. 1 lett. a dell'Accordo di Parigi sul clima; non conformità al diritto superiore dell'iniziativa costituzionale friburghese per la gratuità dei trasporti pubblici.
Esame dell'art. 81a cpv. 2 Cost. che prevede che i costi dei trasporti pubblici sono coperti in misura adeguata dai prezzi pagati dagli utenti; principi d'interpretazione di una norma costituzionale (consid. 3.1).
Le interpretazioni letterale (consid. 3.2.1), storica (consid. 3.2.2), sistematica e teleologica (consid. 3.2.3) dell'art. 81a cpv. 2 Cost. portano alla non conformità dei trasporti pubblici gratuiti per tutti con questa norma costituzionale.
Il fatto di chiedere a determinati utenti dei trasporti pubblici di partecipare ai costi non è contrario né al principio dello sviluppo sostenibile (art. 73 Cost.) né all'art. 2 n. 1 dell'Accordo di Parigi sul clima (consid. 3.3).
L'invalidazione dell'iniziativa litigiosa non è contraria alla ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni (art. 3 e 87 Cost.) (consid. 3.4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 3, 73, 81a cpv. 2 e 87 Cost., art. 81a cpv. 2 Cost., art. 73 Cost.