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«AZA 3» 
4C.373/1999 flo 
 
 
 
 
 
I C O R T E C I V I L E 
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19 giugno 2000 
 
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente, Leu, Ramelli, supplente. 
Cancelliere: Ponti. 
 
 
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Visto il ricorso per riforma del 6 ottobre 1999 presentato dalla Franchi Trasporti S.A., Chiasso, convenuta, patrocinata dall'avv. Rossano Guggiari, Lugano, contro la sentenza emanata il 3 settembre 1999 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che la oppone alla Ferrowohlen AG, Wohlen, attrice, patrocinata dall'avv. Fernando Pedrolini, Chiasso, in materia di contratto di mandato; 
 
R i t e n u t o i n f a t t o : 
 
 
A.- Nel 1988 la Veri Trasporti S.A. di Chiasso (ora Franchi Trasporti S.A.) si è occupata per incarico della Ferrowohlen AG dello svolgimento delle pratiche di importazione e sdoganamento di macchinari per la lavorazione dei metalli. Nell'ambito di questa attività la Franchi Trasporti S.A. (di seguito Franchi) ha chiesto che fossero versati sul suo conto presso la Società di Banca Svizzera (SBS) di Chiasso gli anticipi necessari al pagamento dei dazi doganali e dell'imposta sulla cifra d'affari (ICA); nel corso del 1988 la Ferrowohlen AG (di seguito Ferrowohlen) ha quindi provveduto a ripetuti versamenti, per un'importo complessivo di fr. 4'102'870.20. La Franchi non ha tuttavia riversato subito gli importi ricevuti all'autorità doganale, bensì garantito il pagamento dei dazi e delle imposte mediante una fideiussione solidale rilasciata dalla SBS di Chiasso. Le somme così anticipate dalla Ferrowohlen sono rimaste depositate sui conti bancari della Franchi presso la SBS sino ai primi mesi del 1991, quando l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha presentato il conteggio definitivo e chiesto il pagamento di fr. 3'575'994.35 per dazi doganali e tasse, e di fr. 118'075.70 di interessi di ritardo, per un totale di fr. 3'694'070.05. 
In seguito, la Franchi ha ritornato alla Ferrowohlen fr. 408'800.15 costituenti l'eccedenza sugli anticipi versati, respingendo invece altre richieste di risarcimento. 
B.- In data 20 febbraio 1992 la Ferrowohlen ha presentato direttamente in appello una petizione con la quale ha postulato la condanna della convenuta Franchi al 
 
 
pagamento di fr. 965'305.70, poi ridotti a fr. 778'952.30, di cui 658'932.75 di frutti maturati sugli anticipi e da lei illecitamente percepiti, fr. 118'065.70 in risarcimento degli interessi di ritardo riscossi dall'AFD e fr. 1'962.85 di interessi di mora sul maggior anticipo di fr. 408'800.15. C.- La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato con sentenza 3 settembre 1999 la Franchi al pagamento di fr. 658'932.75 oltre interessi al 5% a decorrere dal 23 maggio 1991; per il medesimo importo ha rigettato l'opposizione al precetto esecutivo notificato in precedenza alla convenuta. La Corte cantonale, accertata l'applicazione degli art. 398 e 400 CO, ha ravvisato nel comportamento della convenuta una palese violazione dell' obbligo di fedeltà nei confronti della sua cliente per essersi arricchita dei frutti prodotti dagli anticipi da lei versati. 
D.- Contro tale decisione, la Franchi è insorta dinanzi al Tribunale federale simultaneamente con ricorso di diritto pubblico e ricorso in riforma. Con quest'ultimo chiede, in via principale, che la petizione sia respinta e quindi mantenuta l'opposizione al precetto esecutivo; in via subordinata la riduzione delle pretese dell'attrice a fr. 118'065.70, rispettivamente a fr. 192'686.95, oltre interessi, e che l'opposizione al precetto esecutivo sia rigettata per questi importi. Domanda infine una riforma del giudizio per ciò che attiene alle spese e alle ripetibili. Nella sua risposta la Ferrowohlen propone la reiezione del ricorso. 
 
 
 
C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 
1.- In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato inammissibile. Nulla osta pertanto all'esame del presente gravame. 
2.- Il ricorso per riforma è ricevibile per la violazione del diritto federale, se un principio derivante da una prescrizione federale non è applicato o lo è in modo errato (art. 43 cpv. 1 e 2 OG); il diritto federale non è di regola violato da accertamenti di fatto (art. 43 cpv. 3 OG). Il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, che debbano essere rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta o che si renda necessario un complemento degli stessi (art. 63 e 64 OG; DTF 123 III 110 consid. 2, 115 II 484 consid. 2a). Fatte salve queste eccezioni, censure contro gli accertamenti di fatto (art. 43 cpv. 3 e 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 120 II 280 consid. 6c) o contro la valutazione delle prove eseguiti dall'autorità cantonale (DTF 122 III 26 consid. 4a/aa pag. 32) sono inammissibili. Il ricorso per riforma non è nemmeno ammissibile nella misura in cui è fondato su fatti che non risultano dalla sentenza cantonale (DTF 122 III 73 consid. 6b/bb pag. 80 e riferimenti). 
Ora, sia l'atto di ricorso che la risposta - che invero menziona i principi appena ricordati - fanno ampio riferimento a fatti che non emergono dalla sentenza impugnata, ma che sono ripresi da documenti di causa e da deposizioni testimoniali. Per le ragioni predette, questi argomenti non sono ricevibili; qui di seguito sono quindi esaminate unicamente le censure che attengono alla violazione del diritto federale. 
 
 
3.- Il Tribunale d'appello ha premesso che le parti hanno trascurato l'obbligo di allegazione e che risulta di conseguenza difficile qualificare in maniera precisa il loro rapporto, che presenta ad ogni modo elementi del contratto di spedizione (art. 439 CO) e del contratto di trasporto (art. 440 e segg. CO). Non ha tuttavia risolto il dubbio, posto che la lite non ha per oggetto le prestazioni caratteristiche dei due tipi di contratto, bensì l'obbligo di diligenza e di fedeltà del mandatario previsto all'art. 398 CO, al quale rinviano sia gli art. 425 cpv. 2 e 439 CO concernenti lo spedizioniere, sia l'art. 440 cpv. 2 CO riguardante il vetturale. 
Sulla scorta della giurisprudenza e della dottrina relativa all'art. 400 cpv. 1 CO, i giudici cantonali hanno dedotto che questa norma, che impone in generale la restituzione di tutto ciò che il mandatario ha ricevuto per qualsiasi titolo in forza del mandato, vale per tutti i beni percepiti in modo non conforme alle istruzioni del mandante, siano essi divenuti proprietà del mandatario oppure no. Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha stabilito che la convenuta, man mano che importava merci per conto dell'attrice, esigeva da questa il versamento di anticipi sul proprio conto presso la SBS di Chiasso. Questi importi le fruttavano interessi attivi oppure risparmi su quelli passivi; servivano inoltre a coprire i costi della fideiussione che ella aveva deciso di fare emettere dalla banca per garantire il pagamento dei dazi doganali. In sostanza, secondo la Corte cantonale, la convenuta ha violato gli obblighi derivanti dagli art. 398 e 400 CO per non aver conteggiato a favore del mandante i frutti prodotti dagli anticipi, valutati a franchi 658'932.75 dal perito giudiziario. 
 
 
4.- La convenuta si duole della qualifica del rapporto contrattuale operata dai giudici cantonali. Essa asserisce infatti che la responsabilità solidale con il cliente per il pagamento dei dazi doganali istituita dagli art. 1, 9, 10, 11, 13 cpv. 1 della Legge federale sulle dogane del 1° ottobre 1925 (LD; RS 631.0), configura un contratto "sui generis", analogo a quello del notaio, piuttosto che un semplice mandato, donde la facoltà di farsi pagare in anticipo e di scegliere liberamente se riversare subito le somme così ricevute alle dogane oppure garantire i dazi per mezzo di fideiussioni. 
Questa censura è infondata. La circostanza per la quale il vetturale o il trasportatore possono essere responsabili solidalmente con il mandante sotto il profilo fiscale, in particolare per il pagamento dei dazi doganali, non influisce sulla natura dei loro rapporti contrattuali interni, retti esclusivamente dal diritto privato. La convenuta non cita quali altri norme, all'infuori di quelle indicate dal Tribunale di appello, sarebbero applicabili in caso di un contratto "sui generis" (le regole sulla responsabilità del mandatario potrebbero del resto intervenire anche in forza dell'art. 394 cpv. 2 CO). Né giova alla convenuta appellarsi ad una pretesa similitudine con la relazione che s'instaura con il notaio ticinese, solidalmente responsabile con il cliente per il pagamento della tassa d'archivio notarile. A ragione la parte attrice obbietta che, nel Canton Ticino, la funzione ministeriale del notaio ha carattere pubblico e non costituisce un mandato. 
5.- Secondo la convenuta il pagamento di fr. 408'800.15 sarebbe stato eseguito, per esplicita manifestazione di volontà dell'attrice, a saldo di tutte le sue pretese per capitale, interessi o altri indennizzi. Ne deduce che la sentenza cantonale - che non tratta questo argomento - viola l'art. 89 cpv. 2 CO, secondo il quale la quietanza 
 
 
per capitale fa presumere anche il pagamento degli interessi. Pure invocato è l'abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC, dal momento che l'attrice avrebbe fatto valere pretese supplementari (quelle ora in contestazione) subito dopo la rifusione del maggior anticipo. 
Nella misura in cui è ammissibile, anche questa censura si rivela però infondata. Che la restituzione della differenza tra gli anticipi pagati dall'attrice e le tasse percepite dalle dogane fosse avvenuta a saldo di ogni rapporto di dare e avere fra le parti non risulta dagli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata. Gli argomenti che la convenuta fonda su simili fatti sono di conseguenza irricevibili. L'assenza di accertamenti concernenti l'asserita dichiarazione di quietanza esclude anche la rilevanza degli art. 89 cpv. 2 CO e 2 cpv. 2 CC. La presunzione che la prima di queste norme istituisce potrebbe comunque avere effetto - se i presupposti di fatto fossero adempiuti - solo per gli interessi sul capitale di fr. 408'800.15 restituito all'attrice, ovvero per quella pretesa di fr. 1962.85 che l'autorità cantonale ha di fatto già negato al considerando 6 della sua sentenza, per altri motivi (mancata messa in mora della debitrice). 
6.- La convenuta critica la sentenza cantonale laddove conclude che l'obbligo di restituzione del mandatario sussiste indipendentemente dal fatto che i beni affidatigli siano divenuti di sua proprietà, oppure siano rimasti solo in suo possesso. Senza menzionare disposizioni di diritto federale, ma richiamando ancora una volta le affermazioni dei testimoni, sostiene che i soldi anticipati erano entrati nel suo patrimonio e potevano essere gestiti a suo piacimento. 
 
 
a) Il Tribunale di appello ha accertato che l'attrice ha anticipato, in varie tappe, fr. 4'102'870.20 destinati al pagamento dei dazi e dell'ICA in relazione con l'attività di importazione svolta dalla convenuta; ha stabilito che tale somma è successivamente rimasta sui conti bancari della convenuta dal 1988 al 1991, sino all'allestimento dei conteggi finali da parte dell'AFD. Si tratta indubbiamente di somme di denaro che il mandatario (trasportatore o vetturiere) ha ricevuto in forza del mandato e che, nella misura in cui non sono state usate per lo scopo previsto, sottostanno all'obbligo di restituzione secondo l'art. 400 cpv. 1 CO. La convenuta ammette questa conseguenza, tant'è vero che ha restituito il maggior anticipo; si contraddice quindi quando afferma che l'obbligo di restituzione è decaduto perché i soldi sono divenuti parte integrante del suo patrimonio. Comunque sia, il Tribunale d'appello ha osservato a ragione che la circostanza è irrilevante in concreto (Fellmann, Berner Kommentar, art. 400 CO n. 143 e 144). 
b) Unica questione che occorre ancora risolvere è se tale obbligo copra anche i frutti che la convenuta ha ricavato dai capitali affidatigli dall'attrice. Ebbene, il mandatario è tenuto a restituire non solo ciò che gli ha dato il mandante, ma anche tutto quanto ha ricevuto da terzi nell'esecuzione del mandato (Fellmann, op. cit., art. 400 CO n. 115; Weber, Basler Kommentar, art. 400, n. 12). Il criterio di giudizio fondamentale è che il mandatario - eccettuata la rimunerazione se pattuita - non deve arricchirsi, né subire pregiudizi in seguito all'esecuzione dell'incarico : deve restituire tutti i beni che hanno una connessione interna con il mandato e può trattenere soltanto quelli per i quali la relazione è occasionale (Fellmann, op. cit. art. 400 CO, n. 127; Tercier, Les contrats spéciaux, ed. 1995, n. 4054). L'obbligo di restituzione si estende pertanto sia a quanto il mandatario ha ricevuto come risultato diretto dell'esecuzione del contratto, sia ai vantaggi indiretti quali ribassi, provvigioni, perfino tangenti e frutti (Tercier, op. cit. n. 4056; Fellmann, op. cit. art. 400 CO, n. 127 e 128). Nella misura in cui la Corte cantonale ha condannato la convenuta a restituire i frutti prodotti dagli anticipi versati dall'attrice, valutati dal perito in franchi 658'932.75, ha applicato correttamente le regole sopra esposte derivanti dal diritto federale; la relazione di questo beneficio con l'esecuzione del mandato, anche se indiretta, è infatti stretta ed evidente. 
7.- Infine la convenuta si diffonde sulla quantificazione del danno. 
a) Il primo argomento invocato è manifestamente inammissibile. Al punto 3 del gravame si legge infatti che andrebbe tutt'al più riconosciuto all'attrice l'obbligo di rimborso degli interessi di ritardo addebitati dalle dogane, ammontanti a fr. 118'065.70. Le sembra però sfuggire completamente che il Tribunale di appello ha già negato il risarcimento di questa posizione del danno al considerando 5 della sentenza impugnata. 
b) Per l'esame delle altre censure va preliminarmente ricordato che l'accertamento dell'esistenza e dell' entità del danno è una questione di fatto che compete all' autorità cantonale; il Tribunale federale, come giurisdizione di riforma, interviene soltanto se si è fatto capo a una nozione giuridica errata del danno, oppure se sono stati applicati criteri di calcolo sbagliati (DTF 122 III 219 consid. 3b e riferimenti). Conscia di questa regola, la convenuta spiega di avere presentato, per questo motivo, un ricorso di diritto pubblico. 
 
 
Su questo punto la motivazione dei due gravami, oltre che priva di riferimenti a disposizioni di diritto federale, è praticamente identica. Questa circostanza rende difficile distinguere gli argomenti dell'uno o dell'altro rimedio; possono essere identificate con sufficienza soltanto tre censure, che parrebbero riguardare i criteri di calcolo del danno (DTF 116 II 746 consid. 2a, 118 IV 293 consid. 2a). 
Con la prima la convenuta lamenta la mancata deduzione dai suoi profitti della somma di fr. 118'065.70 versata per interessi di mora all'AFD. Dimentica tuttavia che, secondo gli accertamenti della sentenza impugnata, questa somma è stata pagata dall'attrice, alla quale - come precedentemente ricordato - la rifusione è stata negata. La seconda censura, con la quale la convenuta sostiene la deduzione dagli interessi percepiti dell'imposta preventiva, è invece irricevibile; i giudici cantonali hanno infatti considerato tardivo quest'argomento in applicazione dell'art. 78 CPC/TI, norma di diritto cantonale che il Tribunale federale non può esaminare nell'ambito di un ricorso per riforma. Anche l'ultima critica, relativa ad una presunta violazione del divieto di anatocismo (art. 105 cpv. 3 CO), è irricevibile, avendola il Tribunale d'appello respinta principalmente per il medesimo motivo tratto dal diritto cantonale. 
8.- Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso per riforma si rivela infondato, nella misura in cui è ammissibile. Spese ed indennità processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG). 
 
 
Per questi motivi 
 
 
 
i l T r i b u n a l e f e d e r a l e 
 
 
p r o n u n c i a : 
 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata viene confermata. 
2. La tassa di giustizia di fr. 6000.-- è posta a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attrice fr. 10'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera Civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 19 giugno 2000 
 
 
 
In nome della I Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
 
 
Il Cancelliere,