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Regesto

Art. 9 cpv. 2 LAI; art. 4 e 17 segg. del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: condizioni assicurative in relazione ai provvedimenti d'integrazione in caso di figli di frontalieri che lavorano in Svizzera.
L'art. 9 cpv. 2 LAI, che esclude dall'assoggettamento all'assicurazione invalidità svizzera i figli dei frontalieri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e che non hanno qui domicilio ma sono qui assicurati obbligatoriamente all'assicurazione malattie, resta valido nell'ambito del Regolamento n. 883/2004 ed è in particolare compatibile con l'art. 4 (principio della parità di trattamento; consid. 5).

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références

Article: Art. 9 cpv. 2 LAI