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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1083/2023  
 
 
Sentenza del 17 novembre 2023  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, van de Graaf, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
I.________ FZE, 
patrocinata dall'avv. Pascal Delprete, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto d'accusa, restituzione del termine, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 17 luglio 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2022.150). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Nel 2016 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale contro B.________ per vari titoli di reato. Il 27 settembre 2021, il Procuratore pubblico (PP) ha emanato nei suoi confronti un decreto di accusa per diversi reati, tra cui quello di ripetuta falsità in documenti, commesso parzialmente in correità con A.________, amministratore unico della I.________ FZE. Il PP ha proposto la condanna di B.________ alla pena detentiva di sei mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 500.--. Ha contestualmente ordinato la confisca, in particolare, di un importo di fr. 245'672.45 depositato su una relazione bancaria presso la banca C.________ SA intestata allo Studio B.________. B.________ non si è opposto al decreto di accusa, che è cresciuto in giudicato.  
Il 27 settembre 2021 il PP ha parimenti emanato nei confronti di B.________ un decreto di abbandono riguardante altri capi d'imputazione, frattanto annullato. 
 
A.b. Il PP ha pure aperto un procedimento penale contro A.________ per il reato di ripetuta falsità in documenti, che si è concluso con una sentenza di proscioglimento emanata il 3 maggio 2022 dalla Corte delle assise correzionali.  
 
B.  
Il 10 febbraio 2022 il PP ha chiesto al Tribunale penale cantonale di acquisire agli atti del procedimento penale allora pendente contro A.________ un estratto del decreto di accusa del 27 settembre 2021 emanato nei confronti di B.________. Il 15 marzo 2022 la I.________ FZE ha presentato al magistrato inquirente un'istanza di restituzione del termine per costituirsi accusatrice privata e del termine per presentare opposizione al decreto di accusa. 
 
C.  
Con decisione del 16 maggio 2022, il PP ha dichiarato irricevibile l'istanza di restituzione dei termini. Ha rilevato che la I.________ FZE non era parte al procedimento penale contro B.________ e non era quindi abilitata ad impugnare mediante opposizione il decreto di accusa. A titolo abbondanziale ha inoltre ritenuto tardiva l'istanza. 
 
 
D.  
Il 12 settembre 2022 la I.________ FZE e A.________ hanno presentato al Ministero pubblico una denuncia penale contro B.________ per i reati di appropriazione indebita e di amministrazione infedele. A.________ ha inoltre denunciato a titolo personale B.________ per il reato di denuncia mendace. 
 
E.  
Con sentenza del 17 luglio 2023, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto in quanto ricevibile un reclamo presentato dalla I.________ FZE contro la decisione del 16 maggio 2022 del PP. La Corte cantonale ha rilevato che la reclamante non era direttamente danneggiata dai reati, non aveva veste di accusatrice privata né poteva essere considerata quale "terzo aggravato da atti procedurali". Ha quindi ritenuto ch'essa difettava della qualità di parte nel procedimento penale nei confronti di B.________ e non era pertanto legittimata a presentare l'istanza di restituzione dei termini. 
 
F.  
La I.________ FZE impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 13 settembre 2023 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso di annullare la decisione del 16 maggio 2022 del PP e di dichiarare valida e ricevibile l'istanza di restituzione dei termini. In via subordinata, chiede di annullare la decisione del PP e di ordinargli di dichiarare valida e ricevibile l'istanza. In via ulteriormente subordinata, la ricorrente postula di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa alla Corte cantonale, affinché accolga il reclamo. La ricorrente fa valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti e la violazione del diritto federale. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto della CRP. 
Con decreto del 6 ottobre 2023 del Giudice dell'istruzione è stata respinta la domanda di effetto sospensivo e di misure cautelari contenuta nel ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 148 I 160 consid. 1).  
 
1.2. La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). La ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'istanza inferiore, dispone di un interesse giuridicamente protetto a contestare la decisione impugnata, che le nega la qualità di parte nel procedimento penale e quindi la legittimazione a presentare l'istanza di restituzione dei termini (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2). È di conseguenza legittimata secondo l'art. 81 cpv. 1 LTF ad aggravarsi in questa sede contro il giudizio della CRP. Il ricorso è pertanto sotto i citati aspetti ammissibile.  
 
1.3.  
 
1.3.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove la ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).  
 
1.3.2. Nella misura in cui si limita ad esporre una sua versione dei fatti senza sostanziare l'arbitrarietà del giudizio impugnato, il gravame denota carattere appellatorio e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Spettava infatti alla ricorrente confrontarsi puntualmente con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza della CRP, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze perché essi sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti. In particolare, l'esposto dell'iter processuale e delle tematiche dei procedimenti penali contro l'opponente e contro A.________ (ricorso da pag. 14 a pag. 28) non è per sua natura idoneo a correggere o a precisare gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, dei quali non è sostanziata l'arbitrarietà (cfr. sentenze 6B_307/2023 del 13 luglio 2023 consid. 2.2; 6B_43/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 2.2). Il tema del presente litigio è essenzialmente circoscritto alla questione della legittimazione della ricorrente a presentare l'istanza di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 94 CPP. Le spettava quindi confrontarsi con le considerazioni della Corte cantonale e spiegare puntualmente per quali ragioni violerebbero il diritto federale. Il gravame è parimenti inammissibile, e non può perciò essere vagliato nel merito, laddove la ricorrente solleva censure e argomentazioni che esulano dall'oggetto litigioso. In particolare, non rientrano nel tema della presente lite le considerazioni riguardanti l'opposizione presentata a titolo personale da A.________ al decreto di accusa, oggetto della causa connessa 6B_1082/2023. Nella misura in cui riproduce testualmente censure riguardanti quel gravame, vertenti segnatamente sull'applicazione dell'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP, il ricorso è quindi inammissibile.  
 
2.  
 
2.1. La ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito, rimproverando alla Corte cantonale di non essersi espressa su tutte le censure sollevate nel reclamo. Adduce di avere anche fatto valere che il PP non avrebbe tenuto conto delle modalità di esecuzione di due operazioni commerciali (denominate D.________ SpA/E.________ SA, rispettivamente F.________ SA), come pure dell'ammanco riscontrato sulla relazione bancaria intestata alla fiduciaria dell'opponente presso C.________ SA, nonché del fatto che A.________ non avrebbe potuto attivarsi spontaneamente presso il Ministero pubblico in relazione a tale ammanco. Rimprovera inoltre alla CRP di non essersi espressa sulla tempestività dell'istanza di restituzione dei termini.  
 
2.2. Il diritto di essere sentito (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni (DTF 139 IV 179 consid. 2.2; sentenza 6B_43/2022, citata, consid. 4.2). Questa garanzia esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione (DTF 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3). La motivazione è sufficiente quando gli interessati possono cogliere la portata della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 146 IV 297 consid. 2.2.7; 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1 e rinvii).  
 
2.3. La Corte cantonale ha esposto ai considerandi n. 4.3 e 4.4 della sentenza impugnata i motivi per cui ha ritenuto che la ricorrente non era direttamente danneggiata dai reati, né aveva la qualità di terzo aggravato da un atto procedurale, e non era quindi legittimata a presentare l'istanza di restituzione dei termini. La precedente istanza non ha ignorato che la ricorrente aveva addotto determinate operazioni da lei ritenute problematiche. Ha tuttavia accertato che tali fatti sono stati da lei denunciati soltanto il 12 settembre 2022 e non erano quindi oggetto del procedimento penale di cui al decreto di accusa. Quanto alla tempestività dell'istanza, la CRP poteva lasciare indecisa la questione, siccome ha ritenuto che la ricorrente difettava in ogni caso della legittimazione a presentarla. I giudici cantonali hanno quindi sufficientemente motivato il loro giudizio sull'aspetto rilevante della causa, esponendo le ragioni per cui la ricorrente non era legittimata a presentare l'istanza in questione. La portata della sentenza della CRP è peraltro stata compresa dalla ricorrente, che l'ha impugnata in questa sede con cognizione di causa. La censura deve di conseguenza essere respinta.  
 
3.  
 
3.1. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere erroneamente accertato che i fatti del procedimento penale nei confronti dell'opponente non contemplavano le due citate operazioni commerciali (D.________ SpA/E.________ SA, rispettivamente F.________ SA) e quindi i relativi versamenti di EUR 1'300'000.-- e di fr. 110'750.-- eseguiti da A.________ a favore dell'opponente nel periodo dal mese di luglio del 2017 al luglio del 2018.  
 
3.2. Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, la ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Come già rilevato, la ricorrente deve motivare la censura di arbitrio in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2).  
 
3.3. Nella fattispecie, la Corte cantonale non ha eseguito specifici accertamenti riguardo alle citate operazioni richiamate dalla ricorrente. In particolare, il giudizio impugnato non contiene un accertamento nel senso esposto dalla ricorrente con riferimento alla natura dei versamenti e agli importi in discussione. La CRP ha piuttosto accertato che, nel procedimento penale contro l'opponente, né la ricorrente, né A.________, benché quest'ultimo fosse stato interrogato quale persona informata sui fatti, avevano presentato denunce e avanzato pretese nei confronti dell'opponente. Ha rilevato che una denuncia penale per i reati di appropriazione indebita e di amministrazione infedele in relazione con i bonifici bancari all'opponente è stata sporta dalla ricorrente e dal suo amministratore soltanto il 12 settembre 2022. La CRP ha accertato che nell'ambito del procedimento penale MP 2016.6210 il PP non ha esaminato i fatti oggetto della denuncia penale del 12 settembre 2022, non risultando né dal decreto di accusa del 27 settembre 2021 né dal decreto di abbandono di stessa data, emanati nei confronti dell'opponente, che i fatti denunciati siano stati analizzati ed esclusi dall'autorità penale. Ora, la ricorrente non si confronta specificatamente con questi accertamenti e non li sostanzia d'arbitrio con una motivazione puntuale, conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Non dimostra ch'essi sono manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti. Non v'è quindi ragione di rivenire sugli accertamenti eseguiti dalla Corte cantonale, di principio vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
 
4.  
La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal PP, l'istanza di restituzione dei termini sarebbe stata tempestiva. 
Oggetto della presente impugnativa è la sentenza dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) che, come visto, ha lasciato indecisa la questione della tempestività della domanda. La Corte cantonale ha infatti ritenuto che la ricorrente difettava in ogni caso della legittimazione a presentarla. In tali circostanze, la questione dell'eventuale tardività dell'istanza non è determinante per l'esito del giudizio e non deve essere esaminata in questa sede. 
 
5.  
 
5.1. La ricorrente sostiene di essere legittimata a presentare l'istanza di restituzione dei termini nel procedimento penale contro l'opponente, siccome avrebbe la qualità di danneggiata (art. 115 CPP) e sarebbe aggravata giusta l'art. 105 cpv. 1 lett. f CPP dalla confisca dei valori patrimoniali depositati sulla citata relazione bancaria. Sostiene in particolare di avere diritto alla restituzione, sulla base di un contratto di mutuo (art. 312 CO), di un importo di almeno EUR 50'000.-- destinato all'operazione F.________ SA e non utilizzato a tale scopo dall'opponente.  
 
5.2. Secondo l'art. 94 cpv. 1 CPP, la parte che, non avendo osservato un termine, ha subìto un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell'inosservanza. Secondo l'art 104 cpv. 1 CPP sono parti l'imputato (lett. a), l'accusatore privato (lett. b) e il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso (lett. c). Tra gli altri partecipanti al procedimento figurano in particolare i terzi aggravati da atti procedurali (art. 105 cpv. 1 lett. f CPP). Se sono direttamente lesi nei loro diritti, essi fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi (art. 105 cpv. 2 CPP). Affinché a un partecipante al procedimento possa essere riconosciuta la qualità di parte in applicazione dell'art. 105 cpv. 2 CPP, occorre che la violazione dei suoi diritti sia diretta, immediata e personale. La lesione è per esempio diretta quando comporta la violazione di diritti e libertà fondamentali, segnatamente nel caso in cui siano ordinati dei provvedimenti coercitivi nei suoi confronti (DTF 145 IV 161 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.6; 137 IV 280 consid. 2.2.1). Un semplice coinvolgimento fattuale o indiretto non è al riguardo sufficiente (DTF 143 IV 40 consid. 3.6).  
 
5.3. Come visto, la Corte cantonale ha accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale, che i fatti oggetto del procedimento penale di cui la ricorrente postula la restituzione dei termini per costituirsi accusatrice privata e per presentare opposizione al decreto di accusa, non contemplano i fatti da lei successivamente denunciati (cfr. consid. 3.3). In tali circostanze, ricordato che né la ricorrente né il suo amministratore, cui il procedimento penale contro l'opponente era noto, si sono costituiti accusatori privati nella procedura penale sfociata nel decreto di accusa, non v'è motivo di rivenire sulla conclusione della CRP secondo cui la ricorrente non ha né la veste di danneggiata diretta, né quella di accusatrice privata in quel contesto.  
Laddove sostiene poi di essere toccata dalla confisca dei valori patrimoniali depositati sulla citata relazione bancaria, la ricorrente disattende che la Corte cantonale ha accertato, sulla base della sentenza della Corte delle assise correzionali del 3 maggio 2022, che ha prosciolto dall'imputazione di ripetuta falsità in documenti il suo amministratore (A.________), ch'egli ha funto unicamente da intermediario tra G.________ e l'opponente. La CRP ha rilevato che A.________ aveva dichiarato, in sede di arringa difensiva, di avere eseguito i trasferimenti di denaro su indicazione di G.________ per sdebitarsi, e che gli accordi erano sempre stati presi da G.________ con B.________. La ricorrente non si confronta specificatamente con questi accertamenti e non li sostanzia d'arbitrio con una motivazione puntuale, conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Limitandosi ad addurre che tali accordi sarebbero irrilevanti essendo determinante unicamente il "rapporto di prestito" tra il suo amministratore (A.________) e l'opponente, non dimostra di essere titolare degli averi bancari parzialmente oggetto di confisca e non sostanzia arbitrio alcuno. Essa fa genericamente valere di avere subito, a seguito delle pretese malversazioni dell'opponente, un danno patrimoniale di almeno EUR 50'000.-- di cui chiede il rimborso. Invoca al riguardo essenzialmente un obbligo di risarcimento da parte dell'opponente. In tali circostanze, non sostanzia una violazione diretta, immediata e personale dei suoi diritti, legata alla misura di confisca in questione. Ne consegue che la ricorrente non è né accusatrice privata nel procedimento penale di cui al decreto di accusa del 27 settembre 2021 né fruisce dei diritti spettanti alle parti in applicazione dell'art. 105 CPP. La decisione della Corte cantonale, che le ha negato la legittimazione a presentare l'istanza di restituzione dei termini, non viola dunque l'art. 94 CPP, né l'art. 70 CP richiamato dalla ricorrente. 
 
 
6.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, non invitato a presentare una risposta nel merito del ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 17 novembre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni