Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_18/2021  
 
 
Sentenza del 21 settembre 2021  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Stadelmann, Bechaalany, giudice supplente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Fabio Taborelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, Ottostrasse 24, 7000 Coira, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita di invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 10 novembre 2020 (S 19 62). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 28 dicembre 2015 A.________, nato nel 1978, direttore di una società fiduciaria immobiliare, è scivolato su un gradino, atterrando sui glutei. Dopo che l'assicurazione contro gli infortuni ha chiuso il caso, accertando lesioni soltanto degenerative, A.________ ha presentato il 21 dicembre 2016 una richiesta di prestazioni AI all'Ufficio AI dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (UAI). Esperiti gli accertamenti necessari, il 10 aprile 2019 l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni AI. 
 
B.  
Il 10 novembre 2020 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione dell'UAI. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo il riconoscimento di una rendita di invalidità del 50% dal 1° gennaio 2017. In via subordinata chiede il rinvio della causa all'UAI per nuovi accertamenti e nuova decisione. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti operato dal giudice precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 142 I 135 consid. 1.6). 
 
2.  
 
2.1. Oggetto del contendere è sapere se la sentenza cantonale, la quale ha confermato la decisione amministrativa che ha respinto una rendita di invalidità, sia lesiva del diritto federale.  
 
2.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale amministrativo ha già esposto legali e la prassi applicabili, e le norme relative al valore probatorio dei referti medici (DTF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3), rispettivamente delle perizie amministrative allestite dai servizi medici di accertamento dell'AI (DTF 137 V 210 e 136 V 376). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale amministrativo ha ricordato che il Dr. med. B.________ il 5 agosto 2016, incaricato dall'assicuratore contro gli infortuni, aveva escluso lesioni post-traumatiche ascrivibili a infortunio. Il ricorrente è stato visitato dal Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona, il quale ha reso una perizia pluridisciplinare (psichiatria, reumatologia e neurologia) il 9 ottobre 2017. I periti hanno concluso che, a causa delle patologie al rachide, in particolare cervicale, nell'ultima attività svolta come direttore di una società fiduciaria-immobiliare, il ricorrente presentava una capacità lavorativa del 75%. Potendo rispettare i limiti funzionali e di carico descritti dal reumatologo, secondo la perizia del SAM si sarebbe potuta raggiungere una capacità lavorativa del 100% in un'attività adeguata. In seguito, ha richiamato i diversi esami medici gli atti. Ha ricordato la valutazione della Dr. med. C.________ e del Dr. med. D.________. Ha poi richiamato i referti del Dr. med. B.________, il quale si sarebbe rifatto al Dr. med. E.________, e della Dr. med. F.________, medico curante del ricorrente. I giudici cantonali hanno citato ancora i referti del Dr. med. G.________ e del Dr. med. H.________, quest'ultimo presentato in sede cantonale. La Corte cantonale ha quindi concluso che i rapporti della Dr. med. F.________, del Dr. med. G.________ e del Dr. med. H.________ non lasciavano trasparire indizi che militassero contro l'attendibilità della perizia del SAM del 9 ottobre 2017. A ragione l'amministrazione si è poggiata su questa perizia.  
 
3.2. Il ricorrente ha ricordato la perizia del SAM del 9 ottobre 2017 e il grado di incapacità lavorativa accertata, la quale si scontrerebbe con la valutazione eseguita dal Dr. B.________ il 5 agosto 2016. A torto la Corte cantonale ha osservato che la diagnosi di quest'ultimo fosse suggerita dal Dr. med. E.________. Bisognerebbe inoltre considerare la valutazione del Dr. med. H.________ del 3 giugno 2019, secondo cui vi sarebbe una sindrome algica cronica, che rende il ricorrente inabile al lavoro di almeno il 40% nello svolgimento dell'attività abituale. La perizia del SAM sarebbe messa in dubbio anche dalla valutazione del Dr. med. G.________ del 28 maggio 2018 che certifica un peggioramento della gotta e l'insorgenza di una nuova affezione, ossia la tendinopatia della cuffia dei rotatori con conflitto destro. Queste due affezioni aggraverebbero ben oltre il 25% di inabilità lavorativa, tanto che sarebbe confermato dalla certificazione della Dr. med. F.________ del 31 gennaio 2018. In maniera erronea la Corte cantonale avrebbe sconfessato le valutazioni del Dr. med. G.________, facendo capo alle considerazioni del Dr. med. I.________, la cui specializzazione non sarebbe nemmeno nota.  
 
3.3. Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2). Non spetta a questa Corte rivalutare le prove addotte, ma al ricorrente stabilire per quale motivo quanto operato dall'autorità giudiziaria inferiore sia manifestamente inesatto o incompleto.  
 
3.4. Effettivamente l'amministrazione ha riconosciuto un'incapacità lavorativa completa soltanto fino al 21 febbraio 2016 per i postumi dell'infortunio del 28 dicembre 2015. In seguito, l'incapacità lavorativa non è stata ritenuta superiore al 25%. La perizia del SAM del 9 ottobre 2017 ha concluso per una capacità lavorativa completa per l'aspetto psichiatrico sia per la componente neurologica. Soltanto dal profilo reumatologico è stata accertata un'incapacità lavorativa dal 22 febbraio 2016 anche in un lavoro adatto, dopo essere stato messo a beneficio degli interventi ergonomici sul posto di lavoro, ma solo al massimo del 25% a causa della necessità di maggiori pause e di alternare le posizioni corporee. Il ricorrente si dilunga, procedendo a una libera rivalutazione degli atti medici, senza però dimostrare un'insostenibilità della perizia del SAM del 9 ottobre 2017. Quest'ultima non si scontra con le valutazioni del Dr. med. B.________. Anche il Dr. med. H.________ esplicitamente afferma di non volersi esprimere sulla capacità lavorativa. Contrariamente a quanto pretende il ricorrente nemmeno il Dr. med. G.________, che non formula alcuna osservazione sulla capacità lavorativa, contesta la perizia del SAM. Inoltre, i certificati medici della Dr. med. F.________ si limitano in maniera stringata a stabilire un'incapacità lavorativa senza però sconfessare le considerazioni della perizia del SAM. Contrariamente alle critiche del ricorrente, l'ambito di competenza del Dr. med. I.________ è indicato chiaramente in coda al parere dell'8 aprile 2019 (medicina interna, reumatologia e medicina fisica e riabilitazione). Non si può quindi affermare che egli non abbia le conoscenze necessarie per prendere posizione sulla situazione valetudinaria del ricorrente (cfr. sentenza 9C_410/2019 del 18 maggio 2020 consid. 5.2 con riferimento). Il Dr. med. I.________ si è confrontato sia con la gotta sia con la tendinopatia della cuffia dei rotatori destra e ha affermato che un'incapacità lavorativa sarebbe episodica, ossia circoscritta ai momenti più acuti della gotta. In tali condizioni, non si può rinfacciare alla Corte cantonale un accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Il ricorso è quindi volto all'insuccesso.  
 
3.5. Di fronte a una capacità lavorativa residua del 75%-100% nella propria occupazione in una società fiduciaria-immobiliare, la perdita di guadagno può essere stabilita applicando il metodo di confronto percentuale ("Prozentvergleich"; cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a), come del resto riconosce lo stesso ricorrente. In queste condizioni però non si giustifica il versamento di una rendita di invalidità, non essendo raggiunto il grado minimo pensionabile del 40% (art. 28 cpv. 2 LAI).  
 
4.  
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 21 settembre 2021 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Bernasconi