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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_207/2022  
 
 
Sentenza del 3 agosto 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, von Werdt, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Gabriele Ferrari, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Alberto F. Forni, 
opponente. 
 
Oggetto 
protezione dell'unione coniugale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 febbraio 2022 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2020.172/174). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ (nata nel 1969) e B.________ (nato nel 1971) si sono sposati nel 2004. Dal matrimonio è nato C.________ nel 2006. Il marito, economista, ha lavorato con ruoli dirigenziali per la D.________ SA fino al 31 marzo 2021; dal 15 maggio 2021 egli è stato assunto come condirettore generale dalla E.________ SA. La moglie, architetto, durante la vita in comune si è dedicata principalmente alla cura della famiglia e al governo della casa. 
I coniugi si sono separati nel maggio 2018. Statuendo su un'istanza a tutela dell'unione coniugale promossa dalla moglie in data 28 giugno 2018, con decisione 25 novembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha affidato il figlio alla madre, ha regolato il diritto di visita paterno e ha condannato il marito a versare dal 1° giugno 2018 un contributo alimentare di fr. 5'365.-- mensili per la moglie e di fr. 2'530.-- mensili per il figlio (con la possibilità di compensare i contributi già versati loro in eccesso pendente causa) e a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 20'000.--. 
 
B.  
Mediante sentenza 17 febbraio 2022 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello di A.________ e ha invece parzialmente accolto quello di B.________, riformando la decisione pretorile nel senso che ha ridotto i contributi alimentari dovuti dal marito per la moglie (a fr. 4'475.-- mensili dal 1° giugno 2018 al 10 settembre 2020, a fr. 4'610.-- mensili dall'11 settembre 2020 al 17 febbraio 2022 e a fr. 5'270.-- mensili dal 18 febbraio 2022 in poi) e ha respinto la richiesta di provvigione ad litem della moglie. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile 23 marzo 2022 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo di riformarla nel senso di accogliere il suo appello e rinviare l'incarto al Pretore per nuova decisione in merito alla definizione dei contributi alimentari e nel senso di respingere l'appello di B.________ e confermare la decisione pretorile di concessione di una provvigione ad litem 
 
Mediante decreto 12 aprile 2022 al ricorso è stato negato il postulato effetto sospensivo. 
Non sono state chieste determinazioni nel merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, interposto dalla parte soccombente nella sede cantonale che ha un interesse degno di protezione alla modifica o all'annullamento della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 lett. a e b LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 393 consid. 4) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF; DTF 133 III 393 consid. 2) di natura pecuniaria (anche se in sede cantonale era ancora litigioso il diritto di visita paterno; v. sentenza 5A_705/2013 del 29 luglio 2014 consid. 1.1, con rinvio a FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2a ed. 2010, n. 2686) con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).  
 
1.2. La sentenza impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5), motivo per cui la parte ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 133 III 393 consid. 6).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto unicamente se essi sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa. Gli art. 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1).  
 
2.  
 
2.1. La Corte cantonale ha ridotto l'ammontare dei contributi alimentari dovuti alla qui ricorrente. Con riferimento al metodo di calcolo di tali contributi, i Giudici cantonali hanno considerato che, seppure il Tribunale federale avesse nel frattempo deciso che il metodo da applicare a livello svizzero nel diritto di famiglia era di regola quello "a due fasi", in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli nella proporzione di due a uno, in concreto nulla ostava a continuare a utilizzare il metodo usato dal Pretore, fondato sull'ammontare del fabbisogno effettivo, dato che la situazione del debitore alimentare era particolarmente agiata e che la moglie non si era opposta a una richiesta in tal senso del marito (riferita almeno fino al 15 maggio 2021, quando egli ha modificato la sua attività lavorativa).  
 
2.2. La ricorrente considera che la sentenza cantonale trascurerebbe il recente cambiamento giurisprudenziale in materia di calcolo dei contributi alimentari. Non avendo applicato, d'ufficio, il metodo "a due fasi" e non avendo motivato la mancata applicazione della nuova prassi, la Corte cantonale avrebbe agito " in violazione del diritto federale ". Chiede pertanto di rinviare l'incarto all'autorità inferiore affinché calcoli nuovamente il contributo alimentare in favore della moglie.  
 
2.3. Tale argomentazione non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF: la ricorrente non si prevale di alcuna violazione di diritti costituzionali (v. supra consid. 1.2). La censura è quindi inammissibile.  
 
Sia comunque precisato che, nella misura in cui la ricorrente intendesse lamentare una violazione del suo diritto di essere sentita ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. nella forma di una motivazione insufficiente del giudizio impugnato (v. DTF 142 II 154 consid. 4.2 con rinvii), la censura risulterebbe in ogni modo manifestamente infondata: la Corte cantonale ha infatti esposto i motivi che l'hanno indotta a non applicare al contributo alimentare per la moglie la nuova giurisprudenza sul metodo di calcolo dei contributi di mantenimento. 
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale, lasciata aperta la questione a sapere se la prassi ticinese che non prevede provvigioni ad litem nelle procedure a protezione dell'unione coniugale vada rivista, ha ritenuto che in ogni modo la moglie non adempie - a un esame di verosimiglianza - i requisiti per ottenere tale provvigione, poiché dispone di mezzi propri sufficienti per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il proprio debito mantenimento (in particolare in ragione della proprietà di un immobile in Italia del valore di stima di fr. 54'000.--, che ella ha asserito detenere solo a titolo fiduciario, ma senza pretendere né rendere verosimile di non poterlo monetizzare o gravare in tempo utile).  
 
3.2. Secondo la ricorrente, a fronte della recente giurisprudenza del Tribunale federale (v. sentenza 5A_590/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 3.3), la prassi della Corte cantonale di escludere la provvigione ad litem allo stadio delle misure a tutela dell'unione coniugale sarebbe arbitraria e lesiva del principio della parità di trattamento.  
La ricorrente sostiene poi che la conclusione dei Giudici cantonali secondo cui, in ogni modo, il versamento di una provvigione ad litem da parte del marito non si giustifica dato che ella è in grado di finanziarsi un'adeguata condotta processuale sarebbe " lesiva del diritto federale ", " impertinente " e " in violazione degli artt. 8 e 9 Cost., dell'art. 29 e 29a Cost. nonché degli art. 159 e 163 CC ". L 'immobile in Italia le apparterrebbe infatti soltanto a titolo fiduciario (a tutela di interessi fiscali del marito) e avrebbe peraltro un valore commerciale irrisorio siccome necessiterebbe di integrale ristrutturazione, sicché pretendere che la moglie monetizzi o gravi quel bene immobile "significa scadere in un formalismo eccessivo e volerle di fatto negare il diritto costituzionale alla garanzia della via giudiziaria", anche alla luce della "disparità della situazione economica tra le parti in causa". Chiede quindi di confermare la decisione pretorile di concessione di una provvigione ad litem pari a fr. 20'000.--. 
 
3.3. Le censure dirette contro la prassi ticinese in materia di provvigione ad litem nelle procedure a protezione dell'unione coniugale risultano superflue, atteso che la Corte cantonale ha in ogni modo lasciato irrisolta la questione della conformità di tale prassi con la giurisprudenza del Tribunale federale.  
Le censure invece rivolte contro l'argomento dei Giudici cantonali fondato sull'assenza dei requisiti per l'ottenimento della provvigione ad litem si appalesano di primo acchito inammissibili nella misura in cui concernono la lesione di norme di rango legislativo, non ricevibili nel quadro di un ricorso sottoposto all'art. 98 LTF (v. supra consid. 1.2). A ben vedere, esse risultano inammissibili pure nella misura in cui la ricorrente lamenta la violazione di diritti costituzionali: la sua motivazione è infatti superficiale e fondata su circostanze che non risultano dall'impugnato giudizio, senza che ella nemmeno pretenda che la Corte cantonale avrebbe violato il divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti (v. supra consid. 1.3). La ricorrente si limita infatti a ritenere "non [...] molto seri[o], tanto meno pertinente, che le si rimproveri di non aver comprovato che tale immobile non fosse monetizzabile o non potesse essere gravato in tempo utile". In altre parole, anche in questo caso la motivazione non soddisfa i requisiti dell'art. 106 cpv. 2 LTF
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile. 
 
Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni dell'opponente sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 agosto 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini