Regesto
Art. IV.1 della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, art. 1 della Convenzione del Consiglio di Europa n° 15; art. 1, 2 e 5 cpv. 2 della legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità; art. 22 LAU; principio dell'accettazione, rispettivamente dell'equivalenza in materia di ammissione agli studi universitari.
Il principio, previsto all'art. IV.1 della Convenzione di Lisbona, dell'accettazione reciproca, rispettivamente del riconoscimento delle qualifiche ottenute all'estero che danno accesso all'insegnamento superiore è direttamente applicabile ("self-executing"). L'equivalenza dei diplomi che danno accesso all'insegnamento superiore è la regola; per ammettere un'eccezione vi devono essere differenze sostanziali ("substantial differences") tra i rispettivi sistemi educativi. La mancanza di equivalenza va accertata per ogni caso particolare (consid. 3 e 4). Caso di uno studente immatricolato presso un'università tedesca che aveva acquisito, nell'ambito di corsi di formazione per adulti, un diploma tedesco che dava accesso all'insegnamento superiore (consid. 5).