Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Libertà di culto; processione religiosa sulla via pubblica.
Art. 50 cpv. 1 e 2 Cost.; i cantoni devono autorizzare lo svolgimento di una processione nei limiti posti da questa norma (conferma della giurisprudenza) (consid. 2a).
L'art. 1 della legge ginevrina sull'esercizio del culto in pubblico, che vieta qualsiasi processione o manifestazione religiosa sulla via pubblica, è contrario all'art. 50 Cost. (consid. 2b e c).
I cantoni possono sottoporre ad autorizzazione le manifestazioni religiose sulla via pubblica. Nella fattispecie nulla giustificava il diniego di tale autorizzazione (consid. 3).

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 50 cpv. 1 e 2 Cost., art. 50 Cost.

navigation

Nouvelle recherche