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Regesto

Art. 151 cpv. 1 CC.
Nell'ammettere che la moglie ha diritto in caso di divorzio ad un'indennità, il giudice deve esaminare d'ufficio se il pregiudizio risultante dal divorzio appaia permanente o temporaneo e, nella seconda ipotesi, deve accordare l'indennità soltanto per la durata prevedibile del pregiudizio stesso. Il marito che chiede semplicemente la reiezione della pretesa della moglie di ricevere una rendita in base all'art. 151 cpv. 1 CC, chiede implicitamente, in via subordinata, una limitazione nel tempo di tale rendita.

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Article: Art. 151 cpv. 1 CC