Regesto
L'autorità cantonale la cui decisione sia stata annullata su ricorso di diritto pubblico deve attenersi ai motivi della sentenza del Tribunale federale (art. 38 OG, applicazione analogica dell'art. 66 cpv. 1 OG). Essa non può fondare la sua nuova decisione su motivi espressamente o implicitamente disattesi dal Tribunale federale, ma può fondarla su di un motivo supplementare non invocato nella sua decisione precedente e sul quale il Tribunale federale non si è pronunciato (consid. 3c, bb).
L'autorità cantonale che modifica la propria attitudine nel corso del processo viola il principio della buona fede? Ciò non è il caso nella fattispecie (consid. 3c, cc).