Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regesto
Art. 56 CO; art. 3 cpv. 2 e 19 LResp . Responsabilità del detentore di animali.
1. Art. 43 segg. OG. Ammissibilità del ricorso per riforma ove si tratti della competenza per materia del giudice adito e ove sia litigioso se la pretesa soggiaccia al diritto privato federale o al diritto pubblico (consid. 1a, c).
2. Art. 48 e 49 OG . Se il giudice cantonale nega la propria competenza, la sua decisione va considerata come finale ai sensi dell'art. 48 OG. Se l'ammette, si è in presenza di una decisione incidentale emanata separatamente dal merito o di un'altra decisione incidentale; nel primo caso, essa è impugnabile secondo l'art. 49 OG, nel secondo invece soltanto insieme con la decisione finale (consid. 1b).
3. L'art. 56 CO è una disposizione legislativa speciale ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LResp e prevale, in linea di principio, sulla responsabilità generale dello Stato anche laddove il detentore utilizzi l'animale nell'esercizio di poteri di sovranità e il danno sia connesso a tale situazione (consid. 2).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article:
Art. 56 CO,