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Regesto

Autonomia comunale; art. 4 Cost.; tasse per la fornitura di acqua potabile.
1. Legittimazione del Comune a ricorrere per violazione della propria autonomia in materia di distribuzione di acqua potabile; cognizione del Tribunale federale quando è censurata la violazione del principio della separazione dei poteri e dell'esigenza di una base legale formale per il prelievo di tributi pubblici (consid. 2).
2. Il prelievo di tributi pubblici - a eccezione degli emolumenti di cancelleria - è, di regola, unicamente possibile se si fonda su di una legge in senso formale. Concetto di legge in senso formale (consid. 3a).
3. Per delegare agli organi del potere esecutivo la facoltà di regolamentare il prelievo di tributi pubblici, è necessario che la delega, contenuta in una legge in senso formale, determini soggetto, oggetto e basi di calcolo del tributo. Tale principio è tuttavia allentato in materia di tasse, a condizione che il cittadino possa verificare la legalità del tributo sulla base di principi costituzionali, come quello della copertura dei costi e quello dell'equivalenza (consid. 3b).
4. Applicazione di siffatti criteri a diverse tasse di utilizzazione concernenti l'erogazione di acqua potabile: necessità di disporre di una base legale formale (consid. 4).
5. Il Comune che con un ricorso di diritto pubblico fa valere la possibilità di delegare all'esecutivo il compito di regolamentare il prelievo di tasse agisce senza interesse pecuniario e va pertanto esentato dal pagamento di spese processuali (consid. 6).

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références

Article: art. 4 Cost.