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Regesto

Art. 38 n. 1 cpv. 1 CP; liberazione condizionale.
1. Ai fini della liberazione condizionale, è sufficiente che la condotta durante l'esecuzione della pena non vi si opponga. Ci si può addirittura chiedere se la condotta durante l'esecuzione della pena rappresenti ancora un criterio indipendente o se non sia soltanto un elemento supplementare di valutazione per formulare la prognosi (consid. 1).
2. La liberazione condizionale costituisce la regola, da cui non conviene scostarsi se non sussistano valide ragioni per ritenere che essa non sarà efficace. Ove l'autorità si scosti dalla regola, essa è tenuta a indicare i motivi che giustificano la sua decisione (consid. 2).
3. Caso di un condannato a una pena di lunga durata che, dopo aver avuto una pessima condotta durante più di cinque anni di carcere, ha rivelato un'evoluzione positiva e ininterrotta durante i quattro anni che hanno preceduto il diniego della liberazione condizionale (consid. 3a).

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Article: Art. 38 n. 1 cpv. 1 CP