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Regesto

Diritto a un giudice imparziale; procedura disciplinare (art. 4 e 58 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU).
Portata della garanzia di un giudice costituzionale giusta l'art. 58 cpv. 1 Cost. e l'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 2b).
Non viola il diritto a un giudice imparziale la regolamentazione del Canton Obwaldo, in virtù della quale la Commissione del Tribunale cantonale (Obergerichtskommission) controlla l'attività di un funzionario delle esecuzioni nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di esecuzioni e fallimenti, decide dell'apertura di una procedura penale nei suoi confronti quale autorità a ciò preposta e, in seguito, statuisce sull'opportunità di sottoporre l'interessato a una procedura disciplinare (consid. 2c-e).
L'art. 6 n. 1 CEDU è applicabile anche a una procedura disciplinare? (consid. 2f).

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références

Article: art. 6 n. 1 CEDU, art. 4 e 58 cpv. 1 Cost., art. 58 cpv. 1 Cost.