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Regesto
Coordinazione tra la procedura decisiva secondo l'art. 5 OEIA (procedura di pianificazione stradale) e la procedura di dissodamento:
1. Documenti di cui deve disporre l'UFAFP per presentare il proprio parere secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. a OEIA (consid. 6b).
2. Nella propria valutazione del rapporto sull'esame dell'impatto sull'ambiente, il servizio cantonale della protezione dell'ambiente è tenuto a prendere posizione sul parere dell'UFAFP (consid. 6c).
3. L'art. 12 LFo subordina l'inclusione di una foresta in una zona d'utilizzazione ad un'autorizzazione di dissodamento o a un parere positivo dell'autorità competente. Se l'autorità cantonale competente per la procedura decisiva secondo l'art. 5 OEIA intende approvare il piano nonostante il parere negativo espresso dall'UFAFP riguardo all'autorizzazione di dissodamento, essa deve ottenere dapprima un'autorizzazione di dissodamento adendo le vie legali (consid. 6d).
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regeste:
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italien
références
Article: art. 5 OEIA, art. 21 cpv. 1 lett. a OEIA, art. 12 LFo