Regesto
Art. 146 CP; truffa processuale, astuzia.
La cosiddetta truffa processuale è compresa nella definizione generale di truffa. Commette una truffa chi, ingannando il tribunale, fa sì che quest'ultimo si pronunci in sfavore della controparte (consid. 2; cambiamento della giurisprudenza pubblicata in DTF 78 IV 84).
Astuzia sotto forma di particolari maneggi (consid. 3).