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Regesto
Art. 8 CEDU, art. 3 cpv. 1 CDF; art. 255 in relazione con l'art. 109 cpv. 3 così come art. 105 cpv. 4 in relazione con l'art. 106 cpv. 1 CC; ricongiungimento familiare "alla rovescia" con il figlio di nazionalità svizzera del genitore straniero con autorità parentale e custodia.
Conferma della giurisprudenza in base alla quale, procedendo alla ponderazione degli interessi giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, per negare la permanenza in Svizzera del genitore straniero che detiene l'autorità parentale e la custodia e obbligare (in definitiva) il figlio di nazionalità svizzera a partire con lui, occorrono motivi di ordine e di sicurezza pubblici di un certo peso. Questa giurisprudenza non può essere applicata tale e quale per figli stranieri provenienti da Stati terzi, che beneficiano di un'autorizzazione di domicilio o di soggiorno (consid. 4). Apprezzamento, nella fattispecie, del presunto comportamento abusivo del genitore straniero con autorità parentale e custodia (consid. 5).
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italien
références
Article: Art. 8 CEDU, art. 3 cpv. 1 CDF, art. 106 cpv. 1 CC, art. 8 n. 2 CEDU