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Regesto

Art. 139 n. 3 CP; esposizione della vittima a pericolo di morte (cambiamento della giurisprudenza).
1. Per stabilire se sia data tale forma aggravata di rapina, vanno tenuti presenti i quattro diversi gradi di pericolosità considerati dalla legge con riferimento al reato di rapina, come pure la pena minima di cinque anni di reclusione che equivale a quella prevista per l'omicidio intenzionale.
Occorre accertare, in base alle circostanze di fatto e del comportamento obiettivo dell'agente, se la vittima si sia trovata concretamente in pericolo di morte imminente. Ciò è il caso laddove un'arma da fuoco carica, disassicurata, con una cartuccia in canna, sia puntata a breve distanza sulla vittima, in modo che un colpo possa partire in qualsiasi momento, sia pure involontariamente; lo stesso vale ove l'arma sia carica ma assicurata e priva di una cartuccia in canna, allorquando sussistano particolari circostanze ulteriori (per esempio, in caso di zuffa).
L'intenzione deve concernere il rischio di morte imminente (consid. 4).
2. Nel caso concreto è stata negata l'esposizione della vittima a pericolo di morte imminente, ma è stato ammesso il carattere particolarmente pericoloso dell'agente ai sensi dell'art. 139 n. 2 CP, tenuto conto del fatto che, per sparare, sarebbe stato ancora necessario armare il martello della rivoltella utilizzata od esercitare sul grilletto una pressione considerevole (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 139 n. 3 CP, art. 139 n. 2 CP