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Regesto a

Art. 340 cpv. 2 CO; validità di un divieto di concorrenza.
Un divieto di concorrenza fondato sulla conoscenza della clientela non è valido, se il lavoratore fornisce al cliente una prestazione che si caratterizza soprattutto per le sue capacità personali, di modo che quest'ultimo dà più importanza a tali capacità che all'identità del datore di lavoro (consid. 2.2).

Regesto b

Segreti di fabbricazione o d'affari del datore di lavoro (art. 340 cpv. 2 CO); obbligo di fedeltà del lavoratore (art. 321a CO).
I segreti di fabbricazione o d'affari devono concernere questioni tecniche, organizzative o finanziarie specifiche che il datore di lavoro vuole mantenere segrete. L'obbligo di fedeltà del lavoratore si estingue, in assenza di una disposizione legale contraria, alla fine del contratto di lavoro. Fintanto che non cominci a concorrenziare il suo datore di lavoro e ad accaparrarsi impiegati e clienti, non viola il suo dovere di fedeltà il lavoratore che, prevedendo di fondare con altri un'impresa concorrente, intraprende dei preparativi prima che il contratto di lavoro sia terminato. Applicazione di questi principi al caso concreto (consid. 2.3).

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referenza

Articolo: Art. 340 cpv. 2 CO, art. 321a CO

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