Regesto
Art. 106 cpv. 1 e art. 116 CPC ; attribuzione delle spese ripetibili in caso di accoglimento di un reclamo per ritardata giustizia.
In caso di accoglimento di un reclamo per ritardata giustizia nel senso dell'art. 319 lett. c CPC, il Cantone deve sopportare le spese ripetibili in applicazione dell'art. 106 cpv. 1 CPC, a meno che il diritto cantonale lo abbia esentato dalle stesse conformemente all'art. 116 CPC (consid. 3).