Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

1. Le richieste fondate sugli art. 169 sgg. CC devono essere presentate al giudice del domicilio del coniuge richiedente. Conferma della giurisprudenza secondo cui la moglie che per legge ha diritto di vivere separata, può costituirsi un domicilio proprio anche senza l'autorizzazione del giudice. Art. 25 cp. 2 in relazione con l'art. 170 cp. 1 e 2 CC (consid. 1 e 2).
2. In virtù dell'art. 3 della convenzione germano-svizzera circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e dell'art. 7 cp. 3 LR, l'azione per divorzio che un marito di cittadinanza svizzera promuove in Germania al suo preteso domicilio è inammissibile quando, secondo le norme del diritto svizzero, la moglie ha un domicilio indipendente in Svizzera. Siffatta azione non impedisce dunque il giudice del domicilio della moglie di statuire su una istanza presentata da questa e fondata sugli art. 169 sgg. CC (consid. 3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 169 sgg. CC, Art. 25 cp, art. 170 cp, art. 7 cp