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Regesto

Ricorso di diritto pubblico. Nozione della decisione incidentale e del danno irreparabile ai sensi dell'art. 87 OG.
Procedura civile cantonale. Procedura di divieto. Interpretazione dell'art. 263 CPC argoviese, secondo cui i divieti generali devono essere annunciati in maniera sufficiente mediante la posa d'un cartello di avvertimento o in un altro modo appropriato. E'inconciliabile con il tenore e il senso di questa norma pretendere che un simile cartello deve contenere il testo completo del decreto vietante la circolazione su di una strada privata dei veicoli a motore, che la posa del segnale n. 201 previsto dall'art. 16 OSStr. non costituisce una pubblicazione sufficiente del decreto di divieto e che il rimedio giuridico interposto contro il divieto in occasione della posa del segnale è quindi prematuro ed inammissibile.

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referenza

Articolo: art. 87 OG, art. 263 CPC, art. 16 OSStr