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Regesto

Art. 18 cpv. 2, 20, 137 n. 2 CP.
L'agente il quale ignora che, secondo la giurisprudenza, bastano due persone per costituire una banda ai sensi dell'art. 137 n. 2 CP, può essere ciononostante condannato in base a tale disposizione ove abbia conosciuto e voluto i fatti su cui s'è fondato il tribunale per ammettere che il reato è stato commesso da associati ad una banda (consid. 4b).
L'ignoranza di cui sopra non consente all'agente d'invocare l'errore di diritto (consid. 4c).

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Articolo: Art. 18 cpv. 2, 20, 137 n. 2 CP

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