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Regesto

Art. 148 cpv. 1 CP, truffa.
L'esistenza di un pregiudizio pecuniario deve essere ammessa quando la prestazione effettuata dal truffato non è impiegata per lo scopo al quale questi l'aveva contrattualmente accordata, ma ad uno scopo al quale l'ingannato non avrebbe acconsentito di dare il suo contributo.

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referenza

Articolo: Art. 148 cpv. 1 CP