Regesto
Servitù prediale datante del 1910 (divieto di esercitare determinate attività commerciali).
1. Se un terzo acquista il fondo serviente dopo l'introduzione del registro fondiario federale o dacchè esiste un altro organo di pubblicità parificato al medesimo, il contenuto della servitù si determina, di massima, secondo il nuovo diritto (art. 17 cp. 2, 46 e 48 cp. 3 Tit. fin. CC; consid. 3).
2. L'iscrizione nel registro fondiario prevale sugli altri mezzi d'interpretazione (art. 971 e, in particolare, 738 CC; consid. 4).
3. Nella misura in cui l'iscrizione non si riferisce a regole o a nozioni del vecchio diritto, l'acquirente del fondo può comprenderla secondo l'attuale uso della lingua (consid. 5).
4. A determinate condizioni, una servitù prediale può avere come oggetto anche una limitazione dell'attività commerciale convenuta al solo scopo di impedire la concorrenza (art. 730 cp. 1 CC); tuttavia, una siffatta servitù deve essere interpretata in modo restrittivo (consid. 6).
5. Il divieto di esercitare un commercio di generi coloniali o un grande negozio non colpisce un comune chiosco esercito nel senso come oggi ordinariamente inteso (consid. 7 e 8).