Regesto
Ordine di pignoramento dei beni. Art. 95 LEF.
Il pignoramento deve portare innanzitutto sui beni mobili, compresi i crediti ordinari, poi sugli immobili; in mancanza di tali beni, suicrediti di salario e, da ultimo, sui beni indicati dal debitore come appartenenti a terzi o rivendicati da un terzo; quest'ultimo può essere il coniuge dell'escusso.