Regesto
Estradizione. Trattato tra la Svizzera e la Francia per la reciproca estradizione dei delinquenti, del 9 luglio 1869.
1. Poiché i trattati internazionali prevalgono sulla legge nazionale anche se siano a questa anteriori, sono applicabili le disposizioni del Trattato tra la Svizzera e la Francia, e non quelle della legge federale del 22 gennaio 1892 sull'estradizione agli Stati stranieri (consid. 1).
2. L'art. 1 del Trattato tra la Svizzera e la Francia stabilisce l'obbligo di accordare l'estradizione agli individui rifugiatisi dalla Francia in Svizzera, prescindendo dalla causa e dal carattere volontario od involontario della loro presenza in Svizzera (consid. 2a).
3. Una domanda d'amnistia pendente presso lo Stato richiedente non costituisce un motivo d'opposizione all'estradizione (consid. 2b).