Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 7 cpv. 1 LAI, art. 37 cpv. 3 LAINF, art. 32 paragrafo 1 lett. d della Convenzione OIL n. 128 e art. 68 lett. e del Codice europeo della sicurezza sociale (CESS): riduzione delle prestazioni.
La riduzione di prestazioni per un danno alla salute derivato dalla commissione di un crimine o di un delitto è compatibile con il diritto internazionale sulla sicurezza sociale (consid. 3).
Art. 90 cifra 2 LCS: grave violazione delle regole della circolazione.
Nell'evenienza, ritenuta la violazione grave nel caso di un automobilista che attraversa una linea di sicurezza e in seguito collide con due altri veicoli provenienti in senso inverso. I fatti che hanno comportato la morte di due persone sono costitutivi di delitto e giustificano la riduzione di una rendita di invalidità erogata al conducente per le ferite riportate a seguito dell'incidente (consid. 3).
Art. 7 cpv. 1 LAI: durata della riduzione di prestazioni.
Le prestazioni sono da ridurre per tutto il tempo durante il quale è dato un nesso di causalità tra comportamento delittuoso e invalidità (consid. 4).
Art. 132 lett. c OG: reformatio in pejus.
Circostanze che consentono di prescindervi (consid. 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 7 cpv. 1 LAI, art. 37 cpv. 3 LAINF