Regesto
Art. 4 Cost; formalismo eccessivo.
Il dispositivo di una decisione con cui un ricorso è dichiarato inammissibile allo stato attuale, a causa della notificazione irregolare della sentenza impugnata, può essere interpretato in buona fede come una sospensione della procedura istruttoria ove nella motivazione nulla indichi alla ricorrente che le incombe l'onere di riproporre il gravame una volta che la sentenza le sia stata regolarmente notificata.