Regesto
Contratto d'assicurazione; riduzione delle prestazioni (art. 14 cpv. 2 LCA).
Chi agisce in stato di legittima difesa non ha la volontà deliberata di creare il danno costitutivo del sinistro e non opera nell'intento di ottenere questo evento. Occorre valutare l'eccesso della legittima difesa come una colpa commessa dallo stipulante o dall'avente diritto. Tale colpa autorizza l'assicuratore a ridurre in misura corrispondente le proprie prestazioni (consid. 2).