Regesto a
Le decisioni incidentali sulla competenza notificate separatamente possono essere impugnate con un ricorso in materia civile se tale rimedio è proponibile anche contro la decisione finale. In concreto il valore litigioso minimo non è raggiunto, si pone tuttavia una questione di diritto d'importanza fondamentale (consid. 2).
Regesto b
Art. 274a segg. CO, art. 83 cpv. 2 LEF. Azione di disconoscimento del debito nel quadro di una controversia in materia di locazione. Necessità della procedura di conciliazione.
Le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali vanno sottoposte all'autorità di conciliazione in materia di locazione. Ciò vale anche per l'azione di disconoscimento del debito (consid. 3-5).