Regesto
Art. 85 cpv. 2 lett. h e 97 LAVS. L'amministrazione non ha il potere, applicando per analogia le disposizioni sulla revisione dei giudizi, di riesaminare una precedente decisione a suo tempo sottoposta a controllo del giudice (consid. 2b).
Art. 87 cpv. 4 OAI. Detta disposizione si applica, per analogia, anche alle prestazioni reintegrative. Quindi se una prestazione di reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda non può essere esaminata che quando l'assicurato rende plausibile una modificazione della situazione di fatto tale da influire sul diritto (consid. 3a).