Regesto
Art. 3 cpv. 1 lett. b e f LPC.
- Sono da considerare sostanza computabile, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. b LPC, solo gli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza limitazioni (consid. 3).
- Per calcolare l'interesse computabile nel reddito determinante, si considera l'ammontare totale della sostanza cui l'assicurato ha rinunciato al fine di ottenere prestazioni complementari (art. 3 cpv. 1 lett. f LPC), senza dedurre la risorsa minima (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC) (consid. 4).
- Il tasso di interesse che avrebbe prodotto il collocamento del capitale cui l'assicurato ha rinunciato deve essere stabilito in funzione o delle circostanze concrete del caso particolare oppure delle condizioni generali del mercato monetario; statistiche da prendere in considerazione per determinare dette condizioni (consid. 5).