Regesto
Art. 13 CP; errore conseguente a malattia.
Un imputato penalmente incapace non può prevalersi di un errore sui fatti secondo l'art. 13 CP, se la sua supposizione erronea delle circostanze di fatto è riconducibile alla sua patologia psichica che ha indotto l'incapacità penale (consid. 1.4).