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Regesto

Art. 99 e 472 segg. CO. Responsabilità del gestore di ristorante per il deposito di vestiario.
1. Doveri di diligenza del gestore di ristorante che prende in custodia a pagamento vestiario di clienti.
2. Il cliente non è tenuto a segnalare il valore particolare di una pelliccia quando dalle circostanze si desume che il gestore del ristorante si sarebbe aspettato anche avventori con vestiario di pregio.