Regesto
Art. 15 cpv. 3 LAINF, art. 22 cpv. 1 OAINF: guadagno assicurato massimo determinante per il calcolo della rendita d'invalidità. Qualora l'ordinanza che fissa l'importo massimo del guadagno assicurato sia stata modificata dal Consiglio federale nel corso dell'anno precedente l'infortunio, fa stato, ai fini del calcolo della rendita d'invalidità, il testo vigente al momento dell'infortunio.