Regesto
Campo d'applicazione della legge federale sui fondi d'investimento.
Fondi d'investimento la cui direzione ha la sede in Svizzera, sono sottoposti a questa legge anche quando, già prima della sua entrata in vigore, la ricerca pubblica dei partecipanti al fondo è stata sospesa ed è stata iniziata la liquidazione del patrimonio del fondo.
Quando la direzione del fondo è una società anonima e trasferiscela sede dalla Svizzera all'estero, il fondo d'investimento rimane sottoposto alla legge svizzera fintanto che la società non è stata cancellata dal registro di commercio svizzero per mancato adempimento dei requisiti dell'art. 51 dell'ordinanza sul registro di commercio.