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Regesto
Comproprietà di un'installazione costituita in servitù. Consistenza delle parti; ripartizione delle spese.
1. In assenza di patto contrario, i comproprietari di un'installazione comune costituita quale servitù sono presunti essere titolari di parti uguali, conformemente all'art. 646 cpv. 2 CC, anche se il rispettivo grado di utilizzazione dell'installazione sia differente (consid. 5).
2. Le spese e gli oneri dell'installazione si ripartiscono in ragione delle parti di proprietà (art. 649 cpv. 1 CC) anche laddove i comproprietari siano nel contempo iscritti quali beneficiari della servitù o proprietari gravati. Gli art. 684 e 741 CC non sono applicabili (consid. 6).
Art. 647 cpv. 2 n. 2 CC.
Il ripristino effettuato a titolo provvisionale di una condotta, come pure l'assunzione di prove a futura memoria, possono essere considerati quali misure urgenti necessarie, ai sensi di questa disposizione (consid. 6).
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regeste:
allemand
français
italien
références
Article:
art. 646 cpv. 2 CC,
art. 649 cpv. 1 CC,