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Regesto

Art. 8a cpv. 3 lett. a LEF; consultazione.
Gli uffici possono non dare notizia a terzi circa procedimenti esecutivi unicamente se dall'esito di una procedura risulta in modo manifesto che l'esecuzione era ingiustificata al momento della sua introduzione. Un semplice decreto di stralcio non adempie tale requisito.

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referenza

Articolo: Art. 8a cpv. 3 lett. a LEF