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Regesto

Pianificazione del territorio; espropriazione (art. 22ter cpv. 3 Cost., art. 5 cpv. 2 e art. 34 LPT, legge ticinese d'espropriazione dell'8 marzo 1971).
Espropriazione materiale dovuta all'inclusione di un fondo edilizio in una zona per attrezzature pubbliche, seguita dall'espropriazione formale per l'edificazione del fondo stesso.
a) Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro la decisione che statuisce sull'indennità globale dovuta per ambo i titoli (consid. 1).
b) La pretesa del proprietario all'indennità per la pregressa espropriazione materiale sussiste accanto a quella per l'espropriazione formale; secondo l'art. 39 della legge ticinese d'espropriazione, detta pretesa dev'esser fatta valere entro un anno dacché il provvedimento restrittivo della proprietà è divenuto definitivo. Questa indennità deve fruttare interesse al più tardi dalla data in cui la pretesa è stata fatta valere in modo inequivocabile e non solo dal momento in cui l'indennità complessiva è stata stabilita (consid. 2).
c) Nella procedura d'espropriazione formale, dev'essere indennizzato soltanto il valore residuo del terreno incluso nella zona d'interesse pubblico. La misura pianificatoria, risp. l'espropriazione materiale che tale misura comporta, non possono cioè esser considerate come un semplice effetto anticipato dell'opera, di cui in tale procedura non si debba tener conto per la determinazione del valore venale (consid. 2).

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références

Article: art. 22ter cpv. 3 Cost., art. 5 cpv. 2 e art. 34 LPT