Regesto
Diritto di risposta: termine per rivolgersi al giudice (art. 28l CC).
Ove l'interessato si rivolga al giudice dopo che sia decorso un termine di venti giorni dal momento in cui l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione ha rifiutato la diffusione della risposta, va ritenuto, nel senso di una presunzione di fatto, che egli non abbia (più) un interesse degno di protezione a far valere in giudizio il diritto di risposta, di modo che - salvo che sia in grado di provare il contrario - la sua domanda non può essere accolta.