Regesto
Art. 163 num. 1 cpv. 2 CP. Nozione dell'atto punibile di diminuzione dell'attivo.
1. Una diminuzione dell'attivo può consistere in un aumento dei debiti (consid. 1a).
2. L'autore diminuisce l'attivo "in danno dei suoi creditori" quando la diminuzione causa loro oggettivamente un pregiudizio dal profilo del soddisfacimento in un'esecuzione forzata, e l'intenzione del debitore è volta a questo pregiudizio (consid. 1 b).
3. Considerazioni relative al carattere non annullabile ( art. 286-288 LEF ) e, di conseguenza, legittimo delle donazioni e delle prestazioni effettuate per adempiere doveri morali (consid. 1c).