Regesto
Art. 420 cpv. 1 CC; legittimazione a ricorrere all'autorità tutoria.
Un terzo è legittimato a ricorrere all'autorità tutoria se invoca gli interessi della persona bisognosa di protezione o se censura la violazione di diritti ed interessi propri che avrebbero dovuto essere presi in considerazione (consid. 3.1).
Per essere legittimato a ricorrere, il terzo che invoca gli interessi della persona bisognosa di protezione deve inoltre essere una persona a lei prossima (analogia con l'art. 397d cpv. 1 CC) (consid. 3.4 e 3.5).
Se non è escluso che una banca oppure l'impiegato di banca competente possano essere, in un caso particolare, considerati come una persona prossima, nella fattispecie la questione può tuttavia rimanere indecisa (consid. 3.6).